Graduatorie interne di istituto, già dal 2025 con nuovi punteggi anche per docenti di ruolo da anni. Vecchi modelli non validi

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Le graduatorie interne di istituto sono prodotte dalle segreterie scolastiche in relazione al personale docente titolare nella scuola in oggetto, per l’eventuale determinazione dei docenti sovrannumerari in caso di contrazione di organico. Un appuntamento importante, che quest’anno diventa “nuovo” per le modifiche apportate in alcuni punteggi dal nuovo CCNI per la mobilità 2025/28.

I nuovi punteggi sono validi già dal 2025

Già dalle graduatorie che saranno predisposte per l’anno scolastico 2025/26 bisognerà applicare le nuove tabelle relative al CCNI Mobilità 2025/28.

Alcune scuole (non era corretto negli anni precedenti, figuriamoci in questo) hanno già provveduto a raccogliere i dati utilizzando i modelli in uso da decenni.

La compilazione di questi modelli non può essere considerata valida perché le graduatorie interne di istituto vanno aggiornate con i nuovi punteggi.

Nelle graduatorie interne di istituto la valutazione dei titoli del personale docente è effettuata secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (Allegato 2) all’Ipotesi di CCNI 2025/28:

  1. Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo

Quali sono le novità

Punteggio da attribuire per i figli:

  • punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 4);
  • punti 4 per ogni figlio d’età superiore ai sei anni e inferiore a 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 3).

Evidenziamo che il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato. 

Punteggio di continuità

Nel nuovo CCNI 2025/28 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:

  • 4 PP primo anno
    4 PP secondo anno
    4 PP terzo anno
    5 pp quarto anno
    5 pp quinto anno
    6 pp dal sesto in poi

Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.

L’attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.

Per il servizio pre-ruolo prestato nel ruolo di attuale titolarità, sono attribuiti:

  • per l’a.s. 2025/26, punti 4 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
  • per l’a.s. 2026/2027, punti 5 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
  • per l’a.s. 2027/2028, punti 6 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

Per il servizio pre-ruolo prestato in un ruolo diverso da quello attuale titolarità, sono attribuiti punti 3 per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:

  • titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).

Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.

Evidenziamo che:

  • è valutabile il servizio pre-ruolo se (nel corso dell’anno di interesse) sia prestato un servizio –  anche non continuativo – per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
  • è valutabile  il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
  • per i titolari su posto di sostegno, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
  • relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
  • il punteggio suddetto si raddoppia, se il servizio è prestato nelle piccole isole.

Dimensionamento: come si individua il perdente posto quando un plesso viene accorpato ad altra scuola Leggi tutto

Non vale il servizio svolto da MAD senza titolo

E’ valutato il solo servizio prestato con il prescritto titolo di studio (e non conseguito successivamente). Leggi tutto

Chi sarà il perdente posto

Il perdente posto sarà l’ultimo in graduatoria, redatta come detto prima. Pertanto, i primi a perdere il posto saranno i docenti inclusi in coda, secondo il rispettivo punteggio e poi, eventualmente, quelli inseriti a pettine (sempre secondo il rispettivo punteggio).

A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica, per cui perderà il posto il docente anagraficamente più giovane.

In caso di eventuale soprannumerario, individuato come detto sopra, il dirigente scolastico deve notificare tempestivamente all’interessato la posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si deve procedere al trasferimento d’ufficio.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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