Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo: servizio da MAD senza titolo non vale. Come cambiano i punteggi dal 2025

Nelle graduatorie interne di istituto per il personale docente si valuta il servizio riconoscibile o riconosciuto ai fini della carriera. Le graduatorie saranno rinnovate a breve, nel periodo che sarà individuato dal Ministero per la presentazione della domanda. L’Ipotesi di contratto sottoscritta il 29 gennaio presenta inoltre delle novità per i punteggi. Novità che riguardano tutti i docenti inseriti in graduatoria.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Avrei una domanda sulle graduatorie di istituto: ho prestato servizio due anni fa mad senza titolo. Successivamente ho preso la specifica laurea e ora sono in ruolo. I due anni fatti da mad sulla medesima classe di concorso in cui insegno ora non valgono per la ricostruzione di carriera, valgono invece per le graduatorie interne?
Il servizio pre-ruolo (come quello in altro ruolo) valutabile nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità è quello riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, come leggiamo nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI mobilità.
Il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera è indicato nell’art. 485 del D.lgs. 297/94, articolo dedicato al riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera. Nello specifico, quello di nostro interesse è il comma 6 del citato articolo 485:
I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Dunque, i servizi sono riconosciuti ai fini della carriera se prestati con il possesso dei prescritti titoli di studio. Conseguentemente, considerato quanto detto sopra, nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto è valutato il solo servizio prestato con il prescritto titolo di studio (e non conseguito successivamente).
Pertanto, al nostro lettore il servizio in questione non potrà essere valutato [diverso il discorso per le GPS, nelle quali, in base alle indicazioni fornite dal MIM, è valutato il servizio prestato senza titolo di studio d’accesso, nel solo caso in cui il predetto titolo sia stato conseguito entro il termine di presentazione delle domande].
Per completezza, riportiamo le novità relative alla valutazione del servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto, contenute nel nuovo CCNI 2025/28, sottoscritto il 29 gennaio u.s.
Valutazione pre-ruolo graduatorie interne si istituto
La tabella di valutazione di riferimento è la tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata al CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.
L’attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.
Per il servizio pre-ruolo prestato nel ruolo di attuale titolarità, sono attribuiti:
- per l’a.s. 2025/26, punti 4 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
- per l’a.s. 2026/2027, punti 5 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
- per l’a.s. 2027/2028, punti 6 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
Per il servizio pre-ruolo prestato in un ruolo diverso da quello attuale titolarità, sono attribuiti punti 3 per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:
- titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
- titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).
Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.
Evidenziamo che:
- è valutabile il servizio pre-ruolo se (nel corso dell’anno di interesse) sia prestato un servizio – anche non continuativo – per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
- è valutabile il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
- per i titolari su posto di sostegno, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
- relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
- il punteggio suddetto si raddoppia, se il servizio è prestato nelle piccole isole.
Altro e ruolo mobilità volontaria
Per completezza, ricordiamo che nella mobilità volontaria – trasferimenti a a domanda e passaggi di ruolo/cattedra – i servizi pre-ruolo e in altro ruolo, sono valutati sempre punti 6 ogni anno per ciascun anno, a prescindere se prestati o meno nel ruolo di attuale titolarità, nonché se prestati nella scuola dell’infanzia/primaria dai titolari della secondaria e viceversa.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Per una panoramica su tutte le novità dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 29 gennaio 2025