Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo: servizio da MAD senza titolo non vale. Come cambiano i punteggi dal 2025

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Nelle graduatorie interne di istituto per il personale docente si valuta il servizio riconoscibile o riconosciuto ai fini della carriera. Le graduatorie saranno rinnovate a breve, nel periodo che sarà individuato dal Ministero per la presentazione della domanda. L’Ipotesi di contratto sottoscritta il 29 gennaio presenta inoltre delle novità per i punteggi. Novità che riguardano tutti i docenti inseriti in graduatoria.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Avrei una domanda sulle graduatorie di istituto: ho prestato servizio due anni fa mad senza titolo. Successivamente ho preso la specifica laurea e ora sono in ruolo. I due anni fatti da mad sulla medesima classe di concorso in cui insegno ora non valgono per la ricostruzione di carriera, valgono invece per le graduatorie interne?

Il servizio pre-ruolo (come quello in altro ruolo) valutabile nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità è quello riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, come leggiamo nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI mobilità.

Il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera è indicato nell’art. 485 del D.lgs. 297/94, articolo dedicato al riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera. Nello specifico, quello di nostro interesse è il comma 6 del citato articolo 485:

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Dunque, i servizi sono riconosciuti ai fini della carriera se prestati con il possesso dei prescritti titoli di studio. Conseguentemente, considerato quanto detto sopra, nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto è valutato il solo servizio prestato con il prescritto titolo di studio (e non conseguito successivamente).

Pertanto, al nostro lettore il servizio in questione non potrà essere valutato [diverso il discorso per le GPS, nelle quali, in base alle indicazioni fornite dal MIM, è valutato il servizio prestato senza titolo di studio d’accesso, nel solo caso in cui il predetto titolo sia stato conseguito entro il termine di presentazione delle domande]. 

Per completezza, riportiamo le novità relative alla valutazione del servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto, contenute nel nuovo CCNI 2025/28, sottoscritto il 29 gennaio u.s.

Valutazione pre-ruolo graduatorie interne si istituto

La tabella di valutazione di riferimento è la tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata al CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.

L’attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.

Per il servizio pre-ruolo prestato nel ruolo di attuale titolarità, sono attribuiti:

  • per l’a.s. 2025/26, punti 4 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
  • per l’a.s. 2026/2027, punti 5 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
  • per l’a.s. 2027/2028, punti 6 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

Per il servizio pre-ruolo prestato in un ruolo diverso da quello attuale titolarità, sono attribuiti punti 3 per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:

  • titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).

Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.

Evidenziamo che:

  • è valutabile il servizio pre-ruolo se (nel corso dell’anno di interesse) sia prestato un servizio –  anche non continuativo – per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
  • è valutabile  il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
  • per i titolari su posto di sostegno, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
  • relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
  • il punteggio suddetto si raddoppia, se il servizio è prestato nelle piccole isole.

Altro e ruolo mobilità volontaria

Per completezza, ricordiamo che nella mobilità volontaria – trasferimenti a a domanda e passaggi di ruolo/cattedra – i servizi pre-ruolo e in altro ruolo, sono valutati sempre punti 6 ogni anno per ciascun anno, a prescindere se prestati o meno nel ruolo di attuale titolarità, nonché se prestati nella scuola dell’infanzia/primaria dai titolari della secondaria e viceversa.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Per una panoramica su tutte le novità dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 29 gennaio 2025

Mobilità docenti 2025, deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

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