Graduatorie interne di istituto: chi deve essere escluso, dove collocare neoimmessi in ruolo o docenti trasferiti
Le graduatorie interne di istituto riguardano il personale docente e ATA di ruolo e devono essere pubblicate tra il 22 aprile e il 6 maggio. Guide per la compilazione.
Chi è escluso dalla graduatoria interna
I docenti esclusi dalle graduatorie saranno quelli individuati dai punti:
- I (emodializzati e non vedenti),
- III (disabilità personale e cure continuative),
- IV (assistenza al familiare disabile),
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità)
di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità ma solo a determinate condizioni
I requisiti per fruire delle precedenze devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.
Neoimmessi in ruolo e graduatorie interne di istituto
ATTENZIONE: il docente arrivato nella scuola il 1/9/2019 perché neo immesso in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che:
1. non fruisca di una delle precedenze di cui sopra.
2. non sia arrivato per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
In caso di parità di precedenza
In caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in
caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
I beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.