Graduatorie interna di istituto: esclusi, lauree e abilitazioni, pre-ruolo su sostegno, perdita continuità. Risposte ai quesiti

Graduatoria interna di istituto: lauree e abilitazioni non si valutano; anni pre-ruolo su sostegno si raddoppiano a determinate condizioni; continuità di servizio si perde con l’assegnazione provvisoria; coniuge militare non va escluso. Risposte ai quesiti
Lauree, abilitazione e pre-ruolo su sostegno
D1. Le invio la presente per avere alcune delucidazioni in merito al punteggio nella graduatoria interna. Sono una docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado di ruolo. Vorrei sapere se:
1. Deve essere valutato il titolo di laurea
2. Può essere valutata l’abilitazione 30 CFU su posto comune
3. Gli anni di pre ruolo su sostegno devono essere raddoppiati
R1. Rispondiamo alla lettrice che la Tabella di valutazione dei titoli, ossia la Tabella A allegata al CCNI 25/28, non prevede la valutazione di lauree, che sono titolo d’accesso al ruolo di appartenenza, nonché delle abilitazioni, nemmeno quelle conseguite in seguito ai corsi di specializzazione SSIS, come precisato nella nota 11 bis alla predetta Tabella: Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS)…
Quanto agli anni di pre-ruolo su sostegno, il punteggio derivante dagli stessi va raddoppiato, in quanto la lettrice è titolare su posto di sostegno, a condizione che il servizio sia stato prestato con il prescritto titolo di specializzazione, come leggiamo nella nota 4: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Aggiungiamo che se gli anni in esame sono stati prestati: nella secondaria di primo grado, per l’a.s. 25/26, sono valutati 4 punti ogni anno (e poi si raddoppiano); nella secondaria di secondo grado 3 punti ogni anno per tutti gli anni (e poi si raddoppiano); nella scuola dell’infanzia/primaria 3 punti i primi quattro anni e poi 2 punti all’anno (e poi si raddoppiano).
Continuità di servizio
D2. Sono docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado. Sono stata immessa in ruolo il 01/09/2011, ma con retrodatazione giuridica al 01/09/2010, anno in cui prestavo servizio in un istituto di secondo grado. Ho prestato servizio nella stessa scuola media dalla presa di servizio 1 settembre 2011 all’anno scolastico 2014-2015 compreso. Dal 02 ottobre 2015 usufruisco dell’assegnazione provvisoria fuori regione per ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’ufficio ( L.100/87). Consapevole che durante il periodo di assegnazione provvisoria non si maturi continuità, ho appena constatato che nella graduatoria pubblicata oggi dalla scuola di titolarità, non mi è stato assegnato alcun punteggio per la continuità, invece mi aspettavo il riconoscimento dei primi tre anni prestati in sede (2012-13; 2013-14; 2014-15) ; nella sezione dedicata di Orizzonte Scuola avevo letto 4 pt dal primo al terzo anno, quindi mi sarei aspettata ulteriori 12 punti al mio totale. Vorrei, gentilmente sapere, se si sia trattato di un mio errore di interpretazione o di un errore della scuola, per cui mi conviene fare reclamo entro i termini stabiliti.
R2. Il punteggio attribuito alla continuità di servizio, come sappiamo, premia il fatto di prestare il servizio nella medesima scuola nonché nel medesimo posto/classe di concorso, per cui nel momento in cui lo stesso (servizio) si presta in altra scuola (eccetto il caso dell’utilizzazione) per più di 180 giorni, la continuità si interrompe e il punteggio si perde, come leggiamo nella nota 5 alla Tabella A: Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.
Interrompere la continuità non vuol dire perdere il punteggio dell’anno scolastico in cui ha usufruito dell’assegnazione provvisoria, ma perdere tutto il punteggio precedente e ricominciare di nuovo quando si rientra.
Pertanto, è corretto che la scuola non abbia assegnato il punteggio in esame.
Precisiamo, infine, che quanto letto nel nostro articolo riguarda l’attribuzione dei punteggi, fermo restando che non vi sia interruzione della continuità.
Chi va escluso
D3. Le chiedo un chiarimento in merito alle graduatorie interne d’istituto. Ho ottenuto il trasferimento nell’attuale scuola di titolarità il primo settembre del 2024. Quest’anno è arrivata anche una collega, con passaggio di ruolo, in anno di prova, coniuge di un militare. Vorrei sapere se tale collega possa beneficiare della precedenza, oppure deve essere collocata in coda in quanto neoassunta.
R3. Premesso che nella graduatoria interna non si tratta di precedenza ma di esclusione, rispondiamo che la collega sarà graduata in coda come la lettrice (in base al punteggio posseduto da ciascuno di esse). Infatti, come si legge nell’art. 13/2 del CCNI 25/28, vanno esclusi dalla graduatoria interna, per cui non possono perdere il posto (l’esclusione non opera nei soli casi in cui la contrazione di organico sia tale da richiederne il coinvolgimento), i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del citato art. 13/1, mentre la collega della nostra lettrice fruisce della precedenza di cui al punto VI:
- art. 13/2: I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.);
- punto IV: VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (6)
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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