Graduatorie III fascia ATA: verifiche e controlli da parte della scuola capofila

Controllo titoli per le supplenze III fascia ATA: quale scuole deve operare? Cosa dice la normativa.
Una nostra lettrice chiede
Gentile redazione le pongo il seguente quesito: per il controllo della convalida titoli del personale ATA, quale scuola deve chiedere i documenti per convalidare le dichiarazioni del supplente, la scuola dove si instaura il primo rapporto di lavoro o la scuola che ha gestito la domanda? Chi infine deve fare il decreto con la correzione del punteggio? Sperando in una celere risposta la ringrazio.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima, le disposizioni impartite dal D.M. 640/2017 in materia di “convalida titoli” sono chiare e definite all’art. 7.5 del suddetto decreto.
All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.
La verifica è, quindi, in capo al Dirigente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma la scuola che dovrà poi operare a sistema è quella che gestisce la domanda.
Qualora la scuola che conferisce la supplenza non sia la capofila, il controllo va richiesto alla scuola capofila che ha gestito la domanda.