Graduatorie III fascia ATA: servizio scuole paritarie vale solo con i contributi versati
Nell’ambito delle graduatorie di istituto ATA terza fascia il servizio svolto nelle scuole paritarie, per essere correttamente valutato, deve essere stato retribuito (con regolare busta paga e relativo versamento dei contributi).
Un’assistente amministrativa ci chiede
“Ai fini della convalida domanda terza fascia: servizi senza versamenti inps dove posso trovare la norma, servizi con punteggio errato si considera servizio di fatto e non di diritto, la norma da citare di riferimento dove posso trovarla . grazie x un vostro sollecito riscontro distinti saluti.”
risposta di Giovanni Calandrino – Gentilissima , come ribadisce la FAQ del AT di Bari (prot. n. 3990/4 del 3.11.14) il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il servizio svolto nelle scuole paritarie, per essere correttamente valutato, deve essere stato retribuito (con regolare busta paga e relativo versamento dei contributi). Quest’ultimo aspetto risulta difficile da controllare per i controinteressati in graduatoria, per cui la richiesta viene estesa alle segreterie.
Il controllo puntuale del punteggio è effettuato dalle segreterie solo all’attribuzione del primo incarico di supplenza.
Spesso il cassetto previdenziale non riporta per intero i contributi versati e bisogna attivarsi per mettersi in regola.
Pertanto una volta appurato il mancato versamento dei contributi, la scuola dovrà emettere un decreto di rettifica punteggio con la conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatorie e l’eventuale cessazione immediata della supplenza (se non più avente titolo). Di conseguenza il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto, e non potrà essere attribuito alcun punteggio.
Per quanto riguarda il riferimento normativo da lei richiesto al secondo quesito, la risposta è lo stesso D.M. 640/2017 art. 7 comma 7:
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
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