Graduatorie III fascia ATA: servizio nelle scuole paritarie senza contributi è dichiarazione mendace?

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Graduatorie terza fascia ATA: sta diventando difficile per le segreterie svolgere i controlli, soprattutto in relazione a servizi per i quali non risultino contributi versati. 

Un DSGA chiede

chiarimento sul seguente quesito:

personale ata, per il servizio  prestato in scuola paritaria, non risultano contributi versati, e la scuola non ha mai confermato il servizio stesso,  mentre l’Inps dichiara che a nome del dipendente non risulta alcun versamento di contributi, il servizio svolto rimane valido comunque?  Grazie.  Buona giornata

di Giovanni Calandrino – come ribadisce la FAQ del AT di Bari (prot. n. 3990/4 del 3.11.14) il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Il servizio svolto nelle scuole paritarie, per essere correttamente valutato, deve essere stato retribuito (con regolare busta paga e relativo versamento dei contributi).

Secondo alcuni Giudici però non è così.

Esistono pareri discordanti sull’attribuzione del punteggio utile per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA, o l’aggiornamento delle stesse, derivante dal servizio svolto presso istituti scolastici non statali paritari.

Nel 2005, ad esprimersi era stato Il TAR Catania (sentenza n. 516/2005). In quell’occasione il giudice aveva dato ragione alla docente, in quanto la mancata contribuzione era da imputare ad un comportamento illecito dell’istituto presso la quale aveva prestato servizio e da non una sua particolare condotta.

Valutazione del servizio svolto con punteggio errato:

la risposta è l’art. 7.7 del D.M. 640/2017, Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’ aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Dunque deve appurare se l’aspirante ha affermato dichiarazioni mendaci nella domanda. In questo caso il servizio è prestato come di fatto e non di diritto.

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