Graduatorie III fascia ATA: segreterie non devono richiedere certificati, controllo titoli dagli archivi dell’amministrazione
Il conferimento di una supplenza da III fascia delle graduatorie di istituto obbliga la scuola a procedere con la valutazione dei titoli dichiarati.
SEGRETERIE NON DEVONO RICHIEDERE DOCUMENTI O CERTIFICATI
Ricordiamo che le scuole non devono richiedere i documenti originali ai supplenti ma possono effettuare i controlli procedendo con le modalità di cui all’articolo 43 del DPR 445/2000, consultando quindi direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
È risaputo che all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto (717/2014), i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso (7.5 del D.M. 717/2014).
NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2012
Purtroppo tante scuole, inconsapevoli della normativa vigente in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, obbligano i supplenti nominati dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA a presentare tutti i documenti in originale per effettuare gli anzidetti controlli. Procedura non più prevista dal 1 gennaio 2012 grazie alla legge 183/2011.
Perfino all’atto della presentazione dei documenti obbligatori di rito per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, tutti i documenti che dimostrano all’Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti, sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. [Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo].
Figuriamoci, dunque, per la convalida di una supplenza a tempo determinato in riferimento alle graduatorie di III fascia ATA. Procedura tra l’altro prevista dall’art. 7 comma 4 del D.M. 717/2014 [Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n.445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti].