Graduatorie III fascia ATA: rimane valido il titolo di studio che ha permesso 30 giorni di servizio

I titoli di studio che consentono l’accesso ai profili professionali del personale ATA, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, sono stabiliti dall’art. 2.5 del D.M. 640/2017; di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A ) – Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità.
B) – Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) – Cuoco:
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere :
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere:
1- Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) – Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Naturalmente esistono delle deroghe, una nostra lettrice ci chiede:
Vorrei chiederLe se una supplenza temporanea effettuata circa 15 anni fa per 2 mesi come AT (area AR02) può consentire di essere in graduatoria anche se sfornito del titolo di studio attualmente richiesto. Nella domanda cosa deve dichiarare ?
di Giovanni Calandrino – La risposta la fornisce l’art. 2 comma 9 del D.M. 640/2017 “Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto”.
E ancora, il comma successivo ribadisce: “Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ ordinamento all’epoca vigente”.
Nella domanda bastava contrassegnare la lettera Y nella sez. B1 – TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO, senza titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il/i profilo/i professionale/i di … … … ma incluso, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i in “graduatoria” o con almeno 30 giorni, anche non continuativi, di servizio nel/i medesimo/i profilo/i professionale/i.
Gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio.