Graduatorie III fascia ATA: rimane valido il titolo di studio che ha permesso 30 giorni di servizio

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I titoli di studio che consentono l’accesso ai profili professionali del personale ATA, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, sono stabiliti dall’art. 2.5 del D.M. 640/2017; di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

 

A ) – Assistente Amministrativo:

1 – Diploma di maturità.

B) – Assistente Tecnico:

1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) – Cuoco:

1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D ) – Infermiere :

1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

E ) – Guardarobiere:

1- Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F ) – Addetto alle aziende agrarie:

– Diploma di qualifica professionale di :

1- operatore agrituristico;

2- operatore agro industriale;

3- operatore agro ambientale.

G ) – Collaboratore Scolastico:

1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Naturalmente esistono delle deroghe, una nostra lettrice ci chiede:

Vorrei chiederLe se  una supplenza temporanea effettuata circa 15 anni fa per  2 mesi come  AT  (area AR02) può  consentire di essere in graduatoria  anche se sfornito del titolo di studio attualmente richiesto. Nella domanda cosa deve  dichiarare ?

di Giovanni Calandrino – La risposta la fornisce l’art. 2 comma 9 del D.M. 640/2017 “Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto”.

E ancora, il comma successivo ribadisce: “Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ ordinamento all’epoca vigente”.

Nella domanda bastava contrassegnare la lettera Y nella sez. B1 – TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO, senza titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il/i profilo/i professionale/i di … … … ma incluso, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i in “graduatoria” o con almeno 30 giorni, anche non continuativi, di servizio nel/i medesimo/i profilo/i professionale/i.

Gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio.

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