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Graduatorie III fascia ATA: fino al 2021 punteggio non si aggiorna anche se si fanno supplenze

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Ata, riconferma in servizio

I punteggi della III fascia delle graduatorie di istituto saranno aggiornati nel 2021. Le attuali graduatorie occupano infatti il triennio 2018/21. 

le graduatorie hanno infatti durata triennale: nell’arco del triennio il punteggio rimane invariato, anche se nel frattempo si fanno supplenze o si acquisiscono nuovi titoli.

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Sono attualmente sotto contratto, fino al 30 giugno, come supplente. Faccio parte del Personale ATA di III° fascia, in qualità di Assistente Tecnico.

Finito il mio contratto, il mio punteggio come AT verrà aggiornato con l’aggiunta dei mesi di lavoro effettuati, cioè si sommerà il valore precedente del mio punteggio con il corrispettivo punteggio dei 10 mesi fatti?

E poi un’ultima domanda: finito questo contratto di supplenza come AT, è possibile chiedere agli altri istituti della mia Provincia (ovviamente quelli inclusi nella domanda di inserimento di graduatoria iniziale su instanzeonline) un cambio di sede di lavoro, quindi di istituto, tra colleghi AT del medesimo profilo? Occorre avere il nullaosta dai relativi Dirigenti Scolastici o non c’è niente da fare?

Attendo Vostra cortese risposta prima possibile.

Grazie mille e buon lavoro.

di Giovanni Calandrino – Gentile Nicola, potrà aggiornare le graduatoria di circolo e di istituto di III fascia profilo professionale di assistente tecnico nel 2021, fino ad allora continuerà ad essere disponibile per le supplenze con il punteggio dichiarato nell’aggiornamento del 2017.

Per quanto riguarda la domanda “cambio di sede di lavoro”, le ricordo che le suddette graduatorie sono utilizzate per le supplenze e non per incarichi a tempo indeterminato dunque non esiste il concetto di sede definitiva ma la sede di servizio varia a seconda della disponibilità dei posti a supplenza. Potrà effettuare una modifica alle 30 scuole espresse nell’allegato D3 (anche con cambio provincia) alla scadenza della validità delle graduatorie.

La  normativa non prevede uno scambio di sede tra supplenti.

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