Graduatorie III fascia ATA: quando verranno controllati i titoli dichiarati nella domanda

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I controlli che deve effettuare il Dirigente Scolastico all’atto della prima supplenza temporanea da graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA e i relativi provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

I controlli che deve effettuare il Dirigente Scolastico all’atto della prima supplenza temporanea da graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA e i relativi provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Si ricorda che tutti i requisiti e i titoli d’accesso per le suddette graduatorie, devono essere possedute dall’aspirante entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda ovvero l’8 ottobre 2014.

Nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda sia per verificare l’ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l’inclusione dell’aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione dei titoli (Allegato A) e definire cosi, la posizione occupata in graduatoria, sia per la considerazione delle eventuali preferenze dichiarate (Allegato B) e infine per il solo profilo di assistente tecnico, per verificare il possesso dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C).

Controlli sulla veridicità dei titoli e servizi:

All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo e risultato incluso.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusione della procedura concorsuale, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3.

In dipendenza dalla mancata convalida dei dati, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al Profilo e/o ai Profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l’aspirante contrae rapporti di lavoro l’avvenuta verifica e convalida dei dati.

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