Graduatorie GPS sostegno prima fascia: abilitazione tramite concorso ordinario si valuta una sola volta

Nella GPS sostegno prima fascia è valutata l’abilitazione per lo specifico grado, anche tramite concorso. La stessa però può essere valutata una sola volta.
Quesito
Un nostro lettore docente abilitato, incluso nella I fascia delle GPS sostegno scuola secondaria, chiede se nelle medesime graduatorie la stessa abilitazione, ottenuta tramite concorso, possa essere valutata in due punti – B.1 e B.5 – della tabella A/7 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”.
Punteggio specifica abilitazione
La tabella in questione, ossia la tabella A/7 allegata all’OM n. 88/2024, nella sezione B, punto B.1, così prevede:
Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:
a) per la scuola dell’infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti
b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.
Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento
Dunque, la tabella – nel punto B. 1 in questione – prevede che sia valutata l’abilitazione per lo specifico grado, secondo le rispettive tabelle di valutazione di prima fascia, ivi compreso l’eventuale punteggio aggiuntivo assegnato a seconda percorso abilitante seguito. Così ai docenti della secondaria, come nel caso del lettore (non sappiamo se di I o di II grado, ma quanto vale per entrambi), è attribuito il punteggio di cui punti A.1 (punteggio derivante dal voto di abilitazione, sino ad un massimo di 12 punti) e A.2 (punteggio aggiuntivo in base all’abilitazione conseguita; nel caso specifico, considerato che la stessa è stata conseguita tramite concorso, si tratta di 24 punti).
La medesima succitata tabella al punto B.5 poi così prevede:
Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto o classe di concorso per il grado specifico di cui si chiede l’inserimento, qualora non valutato ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo Punti 3
Sono dunque attribuiti 3 punti per il superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico grado per cui si chiede l’inserimento nella GPS sostegno, a condizione che il concorso medesimo non sia valutato ai sensi del punto B.1.
In definitiva, se l’abilitazione valutata ai sensi del punto B.1 è stata conseguita tramite concorso, lo stesso (concorso) non può poi essere valutato nuovamente ai sensi del punto B.5.
Risposta al quesito
Questo il quesito del lettore:
Specializzato sul sostegno e ho superato il concorso ordinario 2020 sullo stesso grado. Nella compilazione della GPS ho compilato in Tab7 sia il punto B1, relativo all’abilitazione (ottenuta con concorso) sia il punto B5, come punteggio aggiuntivo per aver superato il concorso. Dalla segreteria mi chiamano dicendo che il punto B5 non andava compilato, poiché già valutato in B1. È corretto? Non valgono i 3 punti aggiuntivi per il superamento delle prove anche sul sostegno?
Rispondiamo al lettore che la scuola sta operando correttamente. I tre punti per il superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico grado per cui si chiede l’inclusione nella GPS sostegno, infatti, non gli spettano. La tabella sopra illustrata è chiara: il concorso non può essere valutato, se già lo sia stato ai sensi del punto B.1, come nel caso del nostro lettore.
Per completezza, riportiamo di seguito i riferimenti per la valutazione dei titoli – culturali e di servizio – nelle GPS.
Valutazione titoli GPS
La valutazione dei titoli nelle GPS avviene secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 dell’OM n. 88/2024 e alle allegate tabelle di valutazione. Per quanto riguarda i titoli di servizio, l’articolo summenzionato rinvia all’articolo 15 della medesima ordinanza ministeriale. GUIDA valutazione servizi
Oltre che delle succitate disposizioni, ai fini della valutazione di titoli e sevizi, si deve tener conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero con la nota n. 1290/2020, la nota n. 1550/2020 e le FAQ pubblicate nella pagina dedicata del sito ministeriale.
Le tabelle di valutazione:
- prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- rima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
- prima fascia ITP, allegato A/5
- seconda fascia ITP, allegato A/6
- prima fascia sostegno, allegato A/7
- seconda fascia sostegno, allegato A/8
- prima fascia personale educativo, allegato A/9
- seconda fascia personale educativo, allegato A/10
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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