Graduatorie GPS: si può svolgere servizio fuori provincia con la MAD, non ci sono penalizzazioni

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: numerosi docenti non riescono ad avere una supplenza anche se correttamente inseriti negli elenchi. Allora diventa logico rivolgere lo sguardo ad altre province. La domanda di messa a disposizione, inizialmente vietata con semplice nota dal Ministero guidato dalla Ministra Azzolina, è stata poi ripristinata a fronte dell’evidente carenza di insegnanti soprattutto per alcune classi di concorso.
Un nostro lettore chiede
“E’ vero che se si è iscritti come docenti nelle graduatorie GPS di una provincia per esempio Napoli e si riceve una supplenza tramite Mad, nello stesso anno scolastico, in altra provincia, si viene depennati dalle graduatorie GPS di Napoli?”
La presentazione della domanda di messa a disposizione, così come l’espletamento del servizio, non comporta alcuna penalizzazione nella graduatoria di origine. Questo purché si rispetti quanto indicato dal Ministero nella nota del 4 novembre 2020
“La nomina dell’aspirante da MAD – chiarisce il Ministero – può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori”
In ogni caso rimangono valide le indicazioni già fornite dal Ministero con la circolare sulle supplenze del 5 settembre 2020
- Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
- Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.
Supplenze, 24 CFU e crediti per insegnamento obbligatori per MAD domanda di messa a disposizione?