Graduatorie GPS: servizio religione cattolica e ITS. Si valuta? Come?
Il servizio svolto sull’insegnamento della religione cattolica è valutato come aspecifico. E quello prestato presso gli ITS?
Quesiti
D1. Insegno religione cattolica alla scuola secondaria di primo grado. Ho svolto 6 anni di servizio a tempo determinato. Scrivo questa mail per una domanda alla quale, gentilmente, vi chiedo delucidazioni. Se facessi il passaggio sulle classi di concorso ADMM e ADSS, come mi verrebbero calcolate le annualità svolte e a quanti punti potrei aspirare nelle Gps di queste classi di concorso, avendo svolto 6 anni di insegnamento di religione?
R1. Sì, il servizio è valutato secondo quanto disposto dall’articolo 15 dell’OM n. 88/2024, dove leggiamo:
Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono
valutati come servizi aspecifici.
Dunque, il servizio di IRC è valutato come servizio aspecifico, ossia punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6. Se la lettrice ha svolto almeno 166 giorni di servizio anche non continuativi per ciascun a.s. interessato (la lettrice parla di annualità, per cui li ha svolti sicuramente), ha maturato 6 punti per ciascuno di essi. Pertanto, la stessa potrà caricare: 36 punti nella GPS ADMM; 36 punti nella GPS ADSS.
Approfondisci punteggio massimo e annualità servizio
D2. Vorrei sapere se i punti da docente acquisiti negli ITS sono valevole nelle GPS.
R2. Stando all’attuale OM n. 88/2024 nonché alle allegate tabelle di valutazione dei titoli, il servizio svolto presso gli ITS (istituti tecnologici superiori) non è valutato nelle GPS. I servizi valutati sono quelli svolti presso le seguenti istituzioni e percorsi:
- scuole statali e paritarie;
- scuole statali e paritarie all’estero;
- scuole militari;
- percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale), purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
- progetti regionali di cui all’art. 1/3 del DL n. 134/09 (convertito in L. n. 167/09), nonché all’articolo 5, comma 4-bis, del DL n. 104/2013 (convertito in legge 128/2013);
- percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
In nessuna tabella è prevista la valutazione del servizio svolto presso gli ITS. In definitiva, per il servizio svolto presso i predetti istituti non spetta alcun punteggio (almeno secondo le tabelle 2024/26). Qualora al prossimo aggiornamento vi siano novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.
Per completezza, riportiamo di seguito i riferimenti per la valutazione dei servizi, nonché alcune regole generali al riguardo.
Valutazione servizi
I titoli di servizio sono valutati ai sensi dell’art. 15 dell’OM n. 88/2024 e delle allegate tabelle di valutazione. Alle disposizioni dell’OM si aggiungono le indicazioni fornite dal Ministero con:
- nota n. 1290/2020
- nota n. 1550/2020
- FAQ pubblicate nella pagina dedicata del sito ministeriale, in occasione dell’aggiornamento delle GPS 2024/26.
Ecco alcune regole generali da seguire ai fini della valutazione dei servizi svolti:
- il punteggio massimo conseguibile in ciascuna GPS, per ciascun anno scolastico, è pari a 12 punti;
- il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione, è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 12;
- il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione, è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 6;
- il servizio di IRC e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici;
- il servizio prestato senza titolo di studio d’accesso è valido ai fini della valutazione, a condizione che il predetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento in GPS;
- il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso è valutato su entrambi le classi di concorso come specifico;
- i 12 punti possono essere raggiunti (in una classe di concorso) anche sommando più servizi aspecifici.
Per tutte le altre regole e criteri leggi la nostra GUIDA.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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