Graduatorie GPS secondaria: dà punteggio il servizio svolto durante il percorso abilitante, anche per la stessa classe di concorso

E’ valutato il servizio svolto nella scuola secondaria durante uno dei nuovi percorsi abilitanti, in virtù del punteggio aggiuntivo attribuito ai medesimi? Siamo in attesa dell’avvio del secondo ciclo per l’anno accademico 2024/25 e nel frattempo sono in corso le supplenze, ma tra le due attività non c’è incompatibilità. Chiarimento del Ministero in occasione della compilazione delle domande GPS per il biennio 2024/26 con OM n. 88/2024.
Valutazione servizio GPS
Nelle graduatorie provinciali per le supplenze i servizi sono valutati ai sensi dell’art. 15 dell’OM n. 88/2024 e delle allegate tabelle di valutazione, cui si aggiungono le indicazioni fornite dal Ministero con nota n. 1290/2020, nota n. 1550/2020 nonché con le FAQ pubblicate nella pagina dedicata del sito ministeriale.
Riportiamo di seguito alcune regole generali, rinviando alla nostra GUIDA per tutti i criteri e le modalità di valutazione dei succitati titoli di servizio:
- il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è pari al massimo a 12 punti;
- il servizio di IRC e di attività alternativa sono valutati come aspecifici;
- il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione (esempio: ho prestato servizio sulla A-22 e lo inserisco nella GPS A-22), è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 12;
- il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione (es.: ho prestato servizio nella A-11 e lo si valuta anche nella GPS A-22), è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 6;
- il servizio prestato senza titolo di studio d’accesso è valido ai fini della valutazione, a condizione che il predetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento in GPS. E’ prevista un’eccezione per quanto riguarda la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, relativamente alle quali il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in SFP è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Tale eccezione discende dal fatto che gli studenti in SFP possono inserirsi nella seconda fascia delle GPS infanzia/primaria, se iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU già conseguiti;
- il servizio prestato durante la frequenza di determinati percorsi abilitanti selettivi non è valutato, in quanto per lo stesso (servizio) il punteggio previsto è compreso in quello aggiuntivo assegnato all’abilitazione medesima in ragione di 12 punti annuali.
In riferimento all’ultimo punto sopra riportato, prima di indicare i percorsi abilitanti, durante la frequenza dei quali il servizio è valutato o meno, ricordiamo di quali percorsi stiamo parlando e in che misura è assegnato il previsto punteggio aggiuntivo.
Punteggio aggiuntivo
Secondo quanto leggiamo nella tabella A/3 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado), sezione A, punto A.2:
In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1 (nel punto A.1 è previsto il punteggio per l’abilitazione quale titolo d’accesso alla prima fascia delle graduatorie in esame -max 12 punti a seconda del voto conseguito):
- per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 54 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 66 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori 12 punti
- per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario sono attribuiti ulteriori 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti
Stando alla succitata tabella A/3 e alle relative note al servizio, il servizio prestato prestato durante la frequenza dei percorsi abilitanti, di cui al punto A.2 della medesima tabella, non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali:
La nota in questione non fa differenza alcuna tra i percorsi indicati nel punto A.2, differenza poi chiarita con una FAQ pubblicata dal MIM:
Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l’abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto del servizio. Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3?
Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.
Dunque, nonostante il punteggio aggiuntivo, il servizio prestato durante la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti (DPCM 24 agosto 2023) è valutato.
Punteggio aggiuntivo e servizi valutabili
In definitiva, stando alla sopra riportata normative e alle succitate indicazioni ministeriali, nel caso di attribuzione di punteggio aggiuntivo per l’abilitazione conseguita:
– non sono valutabili nella medesima classe di concorso/posto per cui si consegue l’abilitazione, i servizi prestati durante la frequenza dei seguenti percorsi di abilitazione:
- per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica;
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010;
- per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010;
- per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, per cui sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso;
- per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
– sono invece valutabili nella medesima classe di concorso/posto per cui si consegue l’abilitazione, i servizi prestati durante la frequenza dei seguenti percorsi di abilitazione:
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023.
Il servizio è altresì valutato anche nel caso in cui si ottenga il punteggio aggiuntivo di 24 punti per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento:
- di un concorso ordinario;
- del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Quesito
Sono ***, vostra attenta lettrice e sostenitrice del portale Orizzonte Scuola. Le porgo una domanda nella speranza di poter ottenere un chiarimento: in relazione alla notizia letta in un vostro articolo ed in particolare laddove si legge che nella sezione di seguito riportata … si legge che se si è in possesso di un’abilitazione ottenuta durante l’anno di servizio nello stesso grado scolastico ( come nel mio caso ) anche se su materie diverse ( io l’ho ottenuta sulla A010 ma sto lavorando su sostegno), il punteggio della supplenza è nullo poiché viene inglobato in quello dell’abilitazione. Giusto? Chiedo conferma ed eventuali precisazioni.
L’articolo citato dalla lettrice è stato pubblicato prima del chiarimento fornito dal MIM con la FAQ sopra riportata e nello stesso si dice che non è valutato il servizio svolto nella medesima classe di concorso/posto afferente all’abilitazione, mentre lo è quello svolto in altre classi di concorso/posti. Detto ciò, alla luce dei successivi chiarimenti ministeriali, rispondiamo alla lettrice che il servizio prestato durante la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti (di cui al DPCM 24 agosto 2023) è valutabile (anche svolto nella medesima classe di concorso per cui si sta conseguendo l’abilitazione). Inoltre, nel caso specifico, considerato che la lettrice sta svolgendo servizio su posto di sostegno, il medesimo è valutato come:
- servizio specifico nella GPS sostegno dello specifico grado (se inclusa);
- servizio specifico nella classi di concorso dello specifico grado (se inclusa per altre classi di concorso dello stesso grado, oltra alla A-10);
- servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti di sostegno di grado diverso.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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