Graduatorie GPS seconda fascia 2022/24, quanto vale la laurea o il diploma titolo d’accesso

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Gli aspiranti interessati hanno presentato, entro il 31 maggio 2022, le domande di inserimento, aggiornamento e/o trasferimento delle GPS 2022/24. Quanto vale la laurea o il diploma per l’accesso alla seconda fascia delle predette graduatorie di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Graduatorie

Ricordiamo che, con la medesima domanda, gli aspiranti hanno aggiornato ovvero si sono inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, scegliendo sino ad un massimo di 20 scuole nella medesima provincia delle GPS.

Le GPS sono articolate in due fasce:

  • nella prima fascia sono inclusi gli aspiranti abilitati (specializzati per le GPS sostegno);
  • nella seconda fascia GPS scuola secondaria sono inclusi gli aspiranti in possesso di: titolo di studio (laurea comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi) per la specifica classe di concorso + 24 CFU ovvero abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero precedente inserimento nelle GPS per la specifica classe di concorso;
  • nella seconda fascia GPS ITP sono inclusi gli aspiranti in possesso di: titolo di studio (diploma ed eventuali titoli aggiuntivi)+ 24 CFU ovvero abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero precedente inserimento nelle GPS per la specifica classe di concorso;
  • nella seconda fascia delle GPS infanzia e primaria sono inclusi i laureandi in SFP inscritti, nell’a.a. 2021/22, al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza (riguardo al numero di CFU in relazione all’anno di corso, il MI ha “allargato le maglie”, indicando che “E’ sufficiente indicare i CFU conseguiti, che prevalgono rispetto all’iscrizione“, per cui è stato sufficiente aver conseguito almeno 150 CFU);
  • nella seconda fascia delle GPS sostegno sono inclusi gli aspiranti in possesso di: tre annualità di servizio su sostegno nello specifico grado + il relativo titolo di abilitazione o il titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado (per la scuola dell’infanzia e primaria) ovvero l’abilitazione o il titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado (per la scuola secondaria).

Nelle GPS seconda fascia scuola secondaria di primo e secondo grado e in quelle per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici) il titolo di studio d’accesso, dunque,  è costituito rispettivamente dalla laurea e dal diploma, più gli altri requisiti sopra indicati. Vediamo chi valuta i predetti titoli , quanto punteggio spetta e le modalità di calcolo.

Chi valuta

Le domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS sono valutate dagli USP competenti, ossia quelli cui è stata inoltrata la domanda. Al predetto fine, gli Uffici scolastici provinciali possono avvalersi di scuole polo, cui delegare la valutazione delle istanze relative a specifiche classi di concorso, in modo da evitare difformità nelle valutazioni.

Sarà, pertanto, l’USP ovvero la scuola polo delegata a valutare i titoli, compresi quelli d’accesso, dichiarati dagli aspiranti.

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Punteggio e modalità calcolo titolo di studio d’accesso seconda fascia

Al titolo di studio d’accesso è attribuito il punteggio previsto:

  1. dalla tabella A/4, allegata all’OM 112/2022, per le GPS seconda fascia scuola secondaria di primo e secondo grado
  2. dalla tabella A/6, allegata all’OM 112/2022, per le GPS seconda fascia relative agli ITP

Titolo d’accesso seconda fascia scuola secondaria di I e II grado

Il titolo di studio d’accesso, come detto sopra, è la laurea, intendendo con essa: diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello.

Ai sensi della summenzionata tabella A/4, il titolo di studio d’accesso:

  • è valutato in base al voto conseguito;
  • se non è espresso su base 110, va rapportato a 110; in tal caso, le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore, solo se pari o superiori a 0,50.
  • è valutato: 12 punti + ulteriori 0,50 per ogni voto pari o superiore a 77/110; in caso di lode sono attribuiti ulteriori 4 punti.

Esempi:

  1. voto titolo di studio 76/110 o inferiore: punti 12;
  2. voto titolo di studio 77/110: punti 12,50
  3. voto titolo di studio 78/110: punti 13
  4. voto titolo di studio 110/110: punti 29
  5. voto titolo di studio 110/110 più lode: punti 33

Il punteggio massimo conseguibile per il titolo di studio è dunque 33 punti.

Precisiamo che nel caso in cui:

  1. nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti solo punti 12;
  2. il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio, sono attribuiti solo punti 12.

Titolo d’accesso seconda fascia ITP

Il titolo di studio d’accesso, come detto sopra, è il diploma (ciò sino all’a.s. 2024/25). La modalità di valutazione è la medesima di quella sopra riportata.

L’unica differenza riguarda le precisazioni, in merito alle quali non è previsto quanto riportato nel precedente punto 2. “il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio”.

Per il resto, il voto del diploma va rapportato a 110 e si procede nella maniera sopra illustrata.

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