Graduatorie GPS: quali sono gli errori più comuni che, se non corretti, rischiano di falsare le nomine per le supplenze 2024/25

Graduatorie GPS per il biennio 2024/26: Uffici Scolastici al lavoro per la valutazione delle domande presentate entro lo scorso 24 giugno. Gli elenchi saranno pubblicati in tempo utile per le nomine ma è altrettanto importante che essi siano “corretti” ossia che l’ufficio o la scuola polo delegata corregga gli eventuali errori commessi dall’aspirante in fase di valutazione in modo da assegnare la posizione che veramente spetta in base al punteggio. Si tratta di una operazione importantissima, che negli ultimi anni ha lasciato a desiderare, se guardiamo ai decreti pubblicati dagli uffici Scolastici (a mesi di distanza dall’assegnazione della supplenza) con le modifiche apportate.
Gli errori più comuni nella compilazione della domanda
Ci sono alcuni errori, in fase di compilazione della domanda, che a nostro parere sono ricorrenti (vuoi per cattiva informazione vuoi perché il consiglio sui social è : inseriscilo, al massimo non sarà valutato).
- inserimento laurea triennale come ulteriore titolo
A volte gli aspiranti pensano di poter segnalare la laurea triennale (prima parte della laurea magistrale in possesso ) come ulteriore titolo, dicendo: ho due lauree. In realtà non è così, perchè la magistrale da sola non si regge, triennale e percorso successivo di due anni sono le due facce della stessa medaglia ossia quella laurea che viene utilizzata come titolo di accesso alla graduatoria.
La laurea triennale dunque
- non costituisce titolo di accesso all’insegnamento
- se il titolo di accesso è la laurea magistrale /specialistica la laurea triennale che la compone non può avere valutazione distinta ma fa parte del titolo di accesso
la laurea triennale può essere valutata
- quando il titolo di accesso è il diploma per le classi di concorso della scuola secondaria, tabella B oppure
- nella graduatoria di infanzia e primaria, ai punti
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) 3
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo)
- inserimento servizio svolto alla primaria da MAD, senza titolo, per le classi di concorso della scuola secondaria
Tale servizio non è valutabile, come indicato dalla FAQ di riferimento n. 49
“È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2024/2026 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto..”
- inserimento voto di abilitazione percorsi 30 CFU arrotondato per eccesso
In questo caso, considerata la buona fede degli aspiranti tratti in inganno dalla dicitura presente nel form della domanda, a nostro parere il Ministero dovrebbe invitare gli Uffici Scolastici alla massima solerzia nel controllo.
In tanti infatti potrebbero aver presentato domanda prima della FAQ n. 66 diramata dal Ministero solo a ridosso della scadenza oppure non hanno apportato modifica alla domanda per paura di incappare in qualche errore di sistema che avrebbe compromesso un nuovo inoltro della domanda.
“Mi sono abilitata attraverso il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023, con una votazione pari a 7,5 su 10. Stando a quanto riportato nelle tabelle di valutazione, in caso di voti decimali gli stessi vanno arrotondati per eccesso laddove il decimale sia pari o superiore allo 0,50. Nel caso specifico, quindi, dovrei inserire 8/10 quale punteggio da convertire nel relativo voto in centesimi? In tal caso, però, in fase di conversione mi verrebbe attribuito un punteggio maggiore di quello che mi spetterebbe.
Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l’accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la conversione in centesimi, applicando l’arrotondamento dell’eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione (“Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50″). Qualora la conversione in centesimi, senza arrotondamenti, sia stata già effettuato dall’aspirante, non occorre rettificare l’istanza.”
- inserimento con CFU mancanti nel titolo
Il titolo di accesso alla classe di concorso richiesta, per la scuola secondaria, deve essere completo alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Non devono mancare 3, 12, 96 CFU.
Segnalazioni
Potete segnalare all’indirizzo [email protected] se, oltre a quelli già presenti in questo articolo, potrebbero essersi verificati in fase di compilazione degli errori che ritenete “comuni” a numerosi aspiranti e che di conseguenza se non verificati potrebbero determinare un esito non veritiero delle graduatorie.
Il tempo assegnato per la valutazione delle domande – circa un mese – è infatti congruo per poter effettuare un controllo accurato di tante situazioni, lasciando alle segreterie della scuola in cui l’aspirante riceverà la supplenza solo le minuzie, che non dovrebbero determinare la perdita dell’incarico.