Graduatorie GPS, come funzionerà l’algoritmo delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023

Gli incarichi di supplenza annuale (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono conferiti dalle GaE e, in subordine dalle GPS aggiornate per il biennio 2022/23 e 2023/24. Le FAQ
D. Qual è la normativa che disciplina l’attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche?
R. Per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 (come anche l’assegnazione delle supplenze temporanee da GI) è regolamentata dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022, che ha fornito le indicazioni per la procedura informatizzata.
Siamo in attesa dell’annuale circolare sulle supplenze, nonché dell’apertura della piattaforma per la presentazione della domanda. Ministero propone dal 2 al 16 agosto
D. Le GPS sono state pubblicate?
No, non ancora. Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando numerosi e lunghi elenchi di aspiranti esclusi ma non ci sono ancora graduatorie. A questo punto, se la data per la procedura delle supplenze venisse confermata dal 2 agosto, la pubblicazione e la domanda si accavallerebbero. Avvisi, reclami e ricorsi
Tipologie di supplenza
D. Quali tipologie di supplenza vengono conferite da GaE e GPS?
R. Le supplenze conferite da GaE e GPS sono le:
a) supplenze al 31 agosto. Vengono definite annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico
b) supplenze temporanee al 30 giugno, cioè sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento su posto comune o di sostegno. Sono posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
D. Quali graduatorie vengono utilizzate prima?
R. Le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 verranno attribuite dalle GaE e, in caso di esaurimento delle stesse (moltissime sono già esaurite, altre lo saranno con le nomine in ruolo 2022/23) ovvero nel caso nelle stesse non ci sia un numero sufficiente di aspiranti, dalle GPS di prima e seconda fascia.
Procedura attribuzione
D. Come avviene l’attribuzione delle supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 31/08)?
R. L’attribuzione delle suddette supplenze avviene con modalità informatizzata.
D. Come procede il sistema informatico nell’attribuzione delle supplenze?
R. Premettiamo che le elaborazioni del sistema informatico terranno conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, disponibilità effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
Gli Uffici Scolastici (a seguito delle domande presentate dagli interessati), attraverso una procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione occupata in graduatoria, nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.
Domande
D. Cosa deve fare l’aspirante per concorrere all’attribuzione delle supplenze?
R. Gli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle GPS presentano, in modalità telematica, apposita istanza
Sarà possibile indicare fino a 150 preferenze tra
- preferenza sintetica (comuni e distretti)
- preferenza analitica (scuole), tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nella domanda, inoltre, l’aspirante indica l’insegnamento/tipo di posto, il tipo di contratto (31/08, 30/06 e/o spezzone orario) e il tipo di cattedra (interna, cattedra orario esterna stesso comune, cattedra orario esterna differente comune) per cui intende concorrere. Indicazioni più puntuali saranno fornite successivamente dal MI, quando sarà il momento di presentazione delle istanze.
Attenzione alla scelta degli spezzoni: forniremo apposite indicazioni sulla compilazione della domanda attraverso i Question time con i sindacalisti nazionali che nel periodo di presentazione della domanda risponderanno ai vostri quesiti.
D. La mancata presentazione della domanda cosa comporta?
R. La mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia all’attribuzione delle suddette supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento. In sostanza, chi non presenta la domanda non potrà essere destinatario di supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche (da tutte le graduatorie per cui di ha titolo) per l’anno scolastico di mancata presentazione dell’istanza.
D. Nella domanda si devono esprimere tutte le sedi di organico?
R. No, non è obbligatorio, tuttavia la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto è considerata rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
D. La mancata indicazione alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto quali conseguenze ha?
R. L’aspirante, che al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alla preferenze espresse, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate nella domanda (come detto sopra). Conseguentemente, lo stesso (aspirante) non potrà essere destinatario, per l’a.s. di riferimento, di incarico di supplenza dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi ovvero le classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità.
D. L’assegnazione della supplenza è definitiva?
R. Sì, in quanto l’assegnazione della supplenza, sulla base delle preferenze espresse nella domanda, comporta l’accettazione della stessa.
Attenzione però a cosa potrebbe accadere con i posti del concorso straordinario bis
Rinuncia o mancata presa di servizio
D. Cosa comporta la rinuncia della supplenza attribuita secondo le modalità succitate ovvero la mancata presa di servizio?
R. L’aspirante, che rinunci alla supplenza conferita o che non prenda servizio, non potrà partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui ha titolo, per l’anno scolastico di riferimento. In sostanza, per l’a.s. di riferimento, non potrà ottenere supplenze al 31/06 ovvero al 31/08 non solo dalla graduatoria, per cui ha rinunciato alla supplenza ovvero non ha preso servizio, ma anche da tutte le altre graduatorie in cui è incluso.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto
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