Graduatorie GPS, nel 2024 serviranno ancora i 24 CFU per il primo inserimento?

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#insegnanti #studenti

Gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno ancora inserirsi nella seconda fascia delle GPS 2024/26 con il titolo di studio più 24 CFU?

Aggiornamento 2022/24 e inserimento II fascia

Aggiornamento

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), utilizzate per l’attribuzione degli incarichi al 30/06 e al 31/08 in caso di esaurimento o incapienza delle GaE, si sono aggiornate per il biennio 2022/24, entro il 31 maggio u.s.

Considerato che le suddette graduatorie avranno validità biennale, le stesse si aggiorneranno nel 2024 per il biennio 2024/25-2025/26.

Inserimento in seconda fascia scuola secondaria

Com’è noto, nella prima fascia delle GPS possono inserirsi i docenti forniti di abilitazione (specializzazione per le GPS sostegno I fascia).

Quanto alla seconda fascia posto comune della scuola secondaria di primo e secondo grado, si sono potuti inserire (nuovo inserimento) gli aspiranti in possesso del titolo di studio d’accesso alla specifica classe di concorso (titolo comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi richiesti) più uno dei seguenti titoli:

  • 24 CFU/CFA (di cui almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; ovvero 
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; ovvero
  • precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Quanto alla seconda fascia delle GPS per i posti di insegnante tecnico-pratico, si sono potuti inserire (nuovo inserimento) gli aspiranti in possesso del titolo di studio d’accesso alla specifica classe di concorso (ossia il diploma) più uno dei seguenti titoli:

  • 24 CFU/CFA (di cui almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; ovvero 
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; ovvero
  • precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Quelli sopra riportati, dunque, i requisiti richiesti per il primo inserimento nella seconda fascia delle GPS (posto comune e di ITP) 2022/24. Il requisito titolo di studio + 24 CFU permetterà ancora il primo inserimento per il biennio 2024/26? 

Riforma reclutamento

Il quesito, di cui sopra, nasce dal fatto che il requisito “titolo di studio più 24 CFU/CFA” (che ha consentito l’inserimento nella II fascia delle GPS) era richiesto per l’accesso al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e che lo stesso (requisito) non è più previsto, in seguito alla riforma del sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria, introdotta dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.

L’articolo 44 del citato DL 36 ha modificato, tra gli altri, l’articolo 5 del D.lgs. n. 59/2017, ove sono indicati i requisiti d’accesso al concorso per la scuola secondaria. In base alla nuova formulazione del predetto articolo 5, possono partecipare al concorso per la scuola secondaria secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

1. per i posti comuni:

  • laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale);

2. per i posti di ITP:

  • laurea oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra);
  • sino all’a.s. 2024/25 (ai sensi dell’articolo 22/2 del D.lgs. 59/2017), titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, ossia con il solo diploma;

3. per i posti comuni e di ITP:

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + tre annualità di servizio (ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99), anche non continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui una specifica ossia prestata nella classe di concorso di partecipazione (il predetto servizio va maturato entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso);

Durante la prevista fase transitoria di assunzione, sino al 31 dicembre 2024, possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (tali aspiranti completeranno il predetto percorso e conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato); oppure
  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU (richiesti quale requisito d’accesso al concorso secondo il previgente ordinamento) conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (tali aspiranti completeranno il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato).

Servono ancora i 24 CFU per le GPS?

Ritornando al suddetto quesito, ossia “Il requisito titolo di studio + 24 CFU permetterà ancora il primo inserimento per il biennio 2024/26?“, considerato che lo stesso era ripreso DL n. 59/2017 e che lo stesso è stato modificato, possiamo affermare che potrebbe cambiare, anche alla luce di quanto richiamato nelle premesse all’OM n. 112/2022, ove leggiamo:

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[…] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

Si richiamano, dunque, i requisiti d’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto, in cui sono inclusi i docenti della seconda fascia delle GPS, requisiti che sono proprio quelli sopra riportati (titolo + 24 CFU) e proprio quelli indicati nell’articolo 5 del D.lgs. n. 59/17.

Pertanto, essendo stato modificato il predetto articolo 5, potrebbero (o meglio dovrebbero) cambiare i requisiti per l’accesso alla II fascia delle GPS posto comune e ITP.

Attendiamo comunque cosa indicherà il Ministero al prossimo aggiornamento delle GPS. La domanda è veramente ancora prematura.

OM 112/2022

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