Graduatorie GPS e supplenze: contratto sarà rescisso se titolo di accesso risulterà non valido. Ulteriori chiarimenti Ministero
Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anno scolastico 2020/21: ulteriori chiarimenti del Ministero per attività di convalida delle graduatorie e produzione delle Graduatorie di istituto.
Titolo di accesso
Il Ministero raccomanda, in via prioritaria, la verifica del titolo di accesso.
Gli aspiranti ne hanno dichiarato il possesso con relativo punteggio. L’istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.
In particolare, per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.
Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU).
Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria.
Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza.
Ulteriori chiarimenti
Altro titolo: la procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell’ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.
Laura triennale/diploma I livello:la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l’aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo. Si ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.
Diploma ITS: relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.
Assegni di ricerca: relativamente all’assegno di ricerca si raccomanda di verificare le dichiarazioni. Sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed è valutabile, come previsto dall’OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli
assegni.
Diploma di specializzazione: si raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.
Specializzazione sostegno: si raccomanda di verificare, nell’ambito delle dichiarazioni “altri titoli”, che l’aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.
Certificazioni linguistiche: si raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall’Amministrazione e reperibili al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.
Titoli artistici: va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.
Titoli di servizio: i servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall’aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.
Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
Ulteriori chiarimenti graduatorie di istituto 11 settembre 2020