Graduatorie GPS, docenti ITP che perdono ricorso passano in seconda fascia. Al diploma assegnato il punteggio minimo, 12 punti

Graduatorie provinciali per le supplenze GPS, costituite con O.M. n. 60/2020: un anno travagliato, in cui le segreterie scolastiche sono state impegnate in un capillare lavoro di controllo dei titoli e punteggi dichiarati. Numerose le esclusioni, le rideterminazioni di punteggio, cui hanno fatto seguito le convalide da parte degli Uffici Scolastici.
Il punteggio, così determinato dopo questa trafila, sarà “cristallizzato” e inserito nell’Anagrafe nazionale docenti, e non più sottoposto a valutazione nei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
La situazione degli ITP
C’è una situazione particolare che merita particolare attenzione, finora tralasciata dal Ministero e sulla quale sicuramente bisognerà ritornare per uniformare decisioni e comportamenti.
In fase di presentazione della domanda (entro il 6 agosto 2020) il Ministero ha permesso agli ITP con ricorso pendente se iscriversi direttamente in II fascia GPS oppure iscriversi in prima e poi passare in II in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Il Ministero affermava che non era necessario iscriversi cautelativamente sia in prima che in II fascia GPS, assicurando “In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.”
e
nella Nota Ministeriale 26841 del 5 settembre 2020
“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.”
Mai rese note le modalità con le quali graduare gli ITP rientrati in II fascia GPS
Nel corso dell’anno scolastico non ci risultano note a livello nazionale che abbiano dato seguito a tali disposizioni, lasciando anche per lungo tempo nell’incertezza sia gli aspiranti docenti che gli Uffici Scolastici. Alcuni infatti hanno tergiversato nel fare la traslazione da prima a seconda fascia, altri lo hanno fatto alle stesse condizioni degli anni precedenti in cui erano valide le graduatorie di istituto.
Mettiamo invece in evidenza la decisione assunta dall’Ufficio Scolastico di Avellino, che con apposita nota scrive
“Al fine di sgombrare il campo da equivoci, giova precisare che ai docenti in questione ricollocati in II fascia, relativamente al titolo di accesso, verrà attribuito il punteggio (12 p) previsto dall’ allegato A/6 -Tipologia A. -campo A.1. (terzo comma) dell’O.M. 60/2020 istitutiva delle GPS dal momento che la traslazione è comunque eziologicamente riconducibile ad un provvedimento giurisdizionale per cui “il giudizio finale non è quantificabile in termini numerici”, e non quello che scaturirebbe dal diploma posseduto qualora l’aspirante avesse fatto domanda ab initio, vale a dire all’atto dell’apertura dei termini previsti dalla predetta ordinanza .
Quanto sopra per salvaguardare la posizione e le legittime aspettative dei docenti che da sempre sono stati collocati nella II fascia a seguito di istanza prodotta all’atto dell’apertura dei termini
imposti dalla richiamata ordinanza ed evitare eventuali contenziosi.”
Pertanto, a parere dell’Ufficio Scolastico, il docente che si inserisce ex post in II fascia GPS, non acquisisce gli stessi diritti dei colleghi, ma va graduato secondo una valutazione diversa rispetto ai colleghi che, già in fase di costituzione delle graduatorie, hanno scelto la II fascia.
Non sappiamo come invece si sono comportati in merito gli altri Uffici Scolastici. Chi vuole comunicarlo può scrivere a [email protected]