Graduatorie GPS docenti 2024, ci si può iscrivere per tutte le classi di concorso per cui si ha titolo. Come verificare i CFU/titoli aggiuntivi richiesti

Riapertura e aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026: l’ordinanza ministeriale fornisce indicazioni specifiche su alcuni punti e dà il via alle procedure. Domande dalle ore 12 del 20 maggio fino alle ore 23:59 del 10 giugno 2024.
Ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024 e tabelle valutazione dei titoli per prima e seconda fascia
I titoli di accesso alle GPS
Le GPS sono suddivise in prima e seconda fascia. Con quali requisiti si accede? Ecco i requisiti per fascia infanzia – primaria /Secondaria/ITP/Sostegno/Personale educativo
Come verificare se il titolo di accesso è completo?
Le indicazioni valgono per le classi di concorso della scuola secondaria primo e secondo grado
Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi
previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
In sintesi
- non saranno più richiesti i 24 CFU, in quanto non più conseguibili dal 31 ottobre 2022
- il titolo deve essere completo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, con i CFU/CFA previsti per l’accesso alla classe di concorso dalla normativa vigente.
Per la seconda fascia è necessaria la laurea, il cui piano di studi comprenda i CFU/gli esami o i titoli aggiuntivi che il Ministero richiede per l’accesso alla classe di concorso in oggetto.
Per gli ITP è necessario il diploma tecnico o professionale eventualmente congiunto a titoli aggiuntivi, se richiesti.
Come controllare? Quale decreto seguire?
Ecco lo schema
- Lauree conseguite prima del 23 febbraio 2016: vale il DM 39/1998 e DM 22/2005 il Ministero specifica infatti “In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
- Lauree conseguite dal 23 febbraio 2016 alla data di presentazione della domanda GPS per il biennio 2024/26: valgono il DPR 19/2016 e il dm 259/2017 con le seguenti indicazioni
Per le classi di concorso A026 e A028: dal 17 gennaio 2024 vale il DM 20 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2024
Per le classi di concorso
- A-01 e A-17
- A-12 e A-22
- A-24 e A-25
- A-29 e A-30
- A-48 e A-49
- A070 e A072
- A-7 e A-3 diventa A-71
per i titoli conseguiti dall’11 febbraio 2024 (o per chi ha un titolo conseguito prima di questa data ma non ha i CFU completi per l’accesso alla classe di concorso) si deve fare riferimento al DM n. 255 del 22 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2024.
Un punto di riferimento imprescindibile è il sito del Ministero, alla voce Titoli di accesso
in cui vi è un importante chiarimento
- Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.
Esempio:
Codice Classe di concorso | Denominazione | Titoli di accesso | NOTE |
A-54 ex 61/A |
Storia dell’arte | LS 4-Architettura e ingegneria edile (5) | (5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19 |
Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi: a) un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD LART/01 e LART/02 + un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/13, ICAR/18, ICAR 19; b) 24 CFU in LART/01; c) 24 CFU in LART/02.N.B.: non è obbligatorio conseguire CFU nel settore ICAR |
Chi deve seguire i nuovi decreti
Questo vuol dire che sia chi si laurea dopo il 16 gennaio e dopo l’11 febbraio 2024 per le rispettive classi di concorso interessate ma anche chi ha conseguito la laurea prima dell’entrata in vigore del rispettivo decreto per la classe di concorso interessata, deve fare riferimento ai nuovi Decreti (per le classi di concorso in oggetto) se deve integrare i CFU per l’accesso alla classe di concorso.
Nei due decreti riportati è inserita la dicitura
“Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Inoltre
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite
- corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Validi anche i master
- Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
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