Graduatorie GPS docenti 2024/2026, può partecipare anche chi è già in ruolo

Aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 sempre più vicino: il CSPI a breve fornirà l’ultimo parere all’ordinanza ministeriale prima della pubblicazione. A stretto giro, l’avvio delle procedure stimato intorno alla metà di aprile.
La platea di aspiranti è veramente ampia, si calcola oltre i 2 milioni e le categorie di insegnanti e aspiranti tali sono diverse.
Fra questi potrebbero esserci anche gli insegnanti già di ruolo. A tal proposito, durante il Question Time in diretta su OS TV del 9 aprile, è giunta la seguente domanda: “Chi è già di ruolo può iscriversi in GPS in seconda faccia su altra classe di insegnamento su altra provincia rispetto a quella in cui si ha già il ruolo?”
A rispondere Caterina Bufanini, docente ed esperta di normativa scolastica.
“Se ne hai i requisiti, puoi farlo”, chiarisce subito l’esperta.
“Secondo il nuovo contratto collettivo nazionale, potrai anche accettare una supplenza su un’altra classe di concorso per cui ti inserisci in GPS“, aggiunge Bufanini,
ASCOLTA LA RISPOSTA DI BUFANINI AL MINUTO 14:12
Supplenze docenti di ruolo: cosa dice il CCNL 2019/21
Dall’anno scolastico 2024/25, l’assegnazione delle supplenze ai docenti di ruolo sarà disciplinata dall’articolo 47 del CCNL 2019/21, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024, ragion per cui le supplenze assegnate nel corrente anno scolastico sono state disciplinate dall’ormai abrogato art. 36 del CCNL 2007.
Il nuovo art. 47 del CCNL 19/21 disciplina le supplenze in esame secondo quanto di seguito indicato:
- il docente di ruolo può accettare supplenze al 31/08 o al 30/06, su posto intero (novità);
- le supplenze possono essere accettate per un diverso grado di istruzione, per altra tipologia di posto (novità) o altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
A quanto detto dobbiamo aggiungere la disposizione di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023, in base alla quale il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare supplenze. Queste ultime, conseguentemente, possono essere ottenute dopo lo svolgimento (e il superamento) del periodo di formazione e prova.
NOTA BENE Si tratta di una bozza, standard del Ministero, dunque suscettibile di variazioni.
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