Graduatorie GPS: attenzione alle dichiarazioni mendaci. La domanda è una autocertificazione
Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: entro il 31 maggio 2022 è possibile compilare la domanda presente su Istanze sia per primo inserimento che aggiornamento. E’ possibile anche scegliere le sedi per le graduatorie di istituto di seconda e /o terza fascia. Attesa in estate invece la domanda per le preferenze relative alle supplenze al 31 agosto/30 giugno 2023.
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In soccorso degli aspiranti gli Uffici Scolastici che pubblicano delle precisazioni molto importanti.
Una di queste è a cura dell’Ufficio Scolastico di Foggia, che ricorda
- Nel richiamare l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, si invitano i partecipanti alle procedure di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e delle conseguenti Graduatorie d’istituto (G.I.) ad attenersi rigorosamente alla normativa citata e alle indicazioni ministeriali.
- Si invitano gli aspiranti alla corretta individuazione delle classi di concorso per i quali siano in possesso del titolo di accesso.
- Per gli aspiranti in possesso di titolo conseguito all’estero (art. 7, comma 4, lett. e, dell’O.M. n. 112/2022), si ricorda che l’inserimento pleno iure è consentito solo se il relativo titolo è già stato riconosciuto dal Ministero; se invece è stata presentata domanda di riconoscimento, l’inserimento avverrà con riserva. Si invita pertanto a non confondere la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo con l’atto ministeriale di riconoscimento del titolo stesso e a scegliere la corretta modalità d’inserimento (con riserva o a pieno titolo).
- Si ricorda che il diploma di Istituto tecnico superiore (I.T.S.) non è un diploma d’istruzione secondaria di II grado. Coloro che, pertanto, siano in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di II grado, rilasciato da un Istituto tecnico, non potranno qualificarlo come diploma rilasciato da un I.T.S. Per un approfondimento sui percorsi I.T.S., si rinvia al sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.
- Si invitano gli aspiranti a non confondere i concorsi ordinari per titoli ed esami con i concorsi straordinari.
- Si ricorda inoltre che l’attività di ricerca scientifica è valutabile solo se svolta sulla base di assegni di ricerca, ai sensi della normativa richiamata dalle Tabelle allegate all’O.M. n. 112/2022. Non è invece valutabile l’attività di ricerca non rientrante nell’ipotesi illustrata e disciplinata da normative diverse.
- Per gli aspiranti beneficiari di titoli di riserva, si invita ad una corretta indicazione dei medesimi e a non confondere le varie tipologie di riserva.
- Per l’accesso alla classe di concorso A55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado), si invitano gli aspiranti a prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti dall’art. 4 dell’O.M. n. 112/2022, con specifico riguardo al servizio prestato per almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale.
Si rinvia, per quanto non previsto, alla normativa vigente e a tutte le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.
L’Ufficio Scolastico prosegue “Si precisa infine che, in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, quest’Ufficio trasmetterà tempestivamente all’autorità giudiziaria i nominativi degli aspiranti e le relative domande, ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità penali.”
Quanto indicato dall’Ufficio Scolastico di Foggia sulle dichiarazioni mendaci fa riferimento all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 7 comma 9
“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”
Ricordiamo che la domanda è una autocertificazione
all’art. 7 comma 10 si legge infatti
“Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.”