Graduatorie GPS, a chi spetta controllo dei titoli, rettifica o conferma punteggio. Sentenza

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Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento delle graduatorie provinciali nella parte in cui gli veniva attributo un punteggio inferiore. Sosteneva  che in virtù di quanto previsto nella tabella di valutazione dei titoli A/6, allegata all’O.M. n. 60 del 2020, i titoli di servizio in suo possesso e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura, se correttamente valutati, avrebbe dovuto comportare l’attribuzione al ricorrente del punteggio complessivo superiore con conseguente collocazione in una posizione più elevata in graduatoria.

La sentenza del 23/04/2021 N. 04755/2021 in commento è interessante perché i giudici illustrano come deve avvenire la fase di valutazione e conferma/rettifica del punteggio in graduatoria e da parte di chi.

La normativa

Sul punto occorre guardare alla disciplina che la stessa Amministrazione si è data attraverso la più volte richiamata O.M. n. 60 del 2020 sulle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. In base all’art. 8 commi 4 e ss. dell’Ordinanza ministeriale è previsto che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande sia “proposto dal sistema informatico”, mentre siano poi gli Uffici scolastici provinciali (USP) a procedere “alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (co. 5). Con l’effetto che (comma 6 del richiamato art. 8) nel caso in cui venga ravvisata una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

Deve essere l’USP ad approvare la graduatoria definitiva

“Per quanto non sia detto espressamente nell’Ordinanza appare logico che l’approvazione della graduatoria definitiva, attesa la natura di mera “proposta” dei punteggi da parte del sistema informatico, avvenga a seguito di siffatta valutazione da parte degli USP. Solo dopo tali fasi, sulla base di quanto previsto nella richiamata Ordinanza, interviene una ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello), svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta contrattuale da parte di un Istituto scolastico”.

La scuola controlla i titoli alla stipula del primo contratto

“Recitano infatti i successivi commi 7, 8 e 9 del richiamato art. 8 che “7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.  In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”. Tale ulteriore controllo comporta quale effetto la validazione definitiva dei titoli (co. 8, secondo periodo) e la possibilità per i titolari di utilizzarli per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”.

Controllo dei titoli e validazione sono due momenti differenti. La revisione del punteggio non è di competenza della scuola

“Dunque si tratta di due momenti nettamente distinti, per cui deve confermarsi quanto già ritenuto dal Collegio in sede cautelare, ossia che “le operazioni di valutazione e attribuzione del punteggio ai fini della collocazione degli aspiranti nelle relative graduatorie costituiscono una fase che, anche solo logicamente, deve precedere l’immissione stessa in graduatoria e non possono ritenersi demandate ad una fase successiva, qual è quella del controllo di cui all’art. 8, commi 7 e 8 della O.M. n. 60 del 2020 da effettuarsi in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro da parte degli istituti scolastici interessati”.

Nel caso di specie risulta, dalla documentazione prodotta in atti, che la verifica sul possesso degli ulteriori punti e conseguentemente la revisione del punteggio del ricorrente sia avvenuta non direttamente da parte dell’USP in base a quanto previsto dal co.5, ma solo allorché vi ha provveduto ex co.7, dell’art.8, l’Istituto presso il quale il ricorrente presta servizio, ossia quando ormai le graduatorie erano definitive ed erano già stati conclusi molti dei contratti di assunzione con il personale docente per l’anno scolastico in corso.

Ma il contenzioso è stato caratterizzato dalla cessazione del contendere su tale punto poiché l’Amministrazione resistente nella relazione in atti ha rappresentato che “La, necessaria, ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso richieste potrà essere eseguita dall’Ambito Territoriale per la Provincia solo al termine della verifica dei titoli di tutti i candidati inseriti nelle GPS della provincia per le classi di concorso interessate, non prima della fine di tali operazioni. Infatti, all’esito di tale verifica, saranno inevitabilmente rettificati i punteggi di altri candidati per le rispettive classi di concorso, non solo quelli del ricorrente, per cui sarà necessario riformulare le graduatorie GPS, dato che troppe posizioni dei candidati saranno modificate e non è dato ora di sapere se la posizione verrà modificata in “melius” o in “peius” a seguito della modifica dei punteggi dei suoi colleghi”.

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