Graduatorie GPS 2024: non bisogna inserire i CFU aggiuntivi, ma si autocertifica che il titolo è completo. Chi controlla e quali sono conseguenze
Graduatorie GPS provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26: gli aspiranti sono alle prese con la compilazione della domanda. C’è ancora tanto tempo, la scadenza è stata fissata al 10 giugno ore 23:59. Bisogna porre attenzione a tanti passaggi. Uno di questi il fatto che la domanda prodotta è una AUTOCERRTIFICAZIONE. Cosa vuol dire.
Un punto fermo per primo inserimento o aggiornamento delle GPS è la possibilità di inserirsi per tutte le classi di concorso per le quali si ha titolo di accesso.
Per alcune lauree sono necessari, in base al proprio piano di studi, dei CFU specifici che tanti aspiranti hanno dovuto conseguire dopo la laurea.
Si tratta di un controllo che va necessariamente fatto prima dell’iscrizione in GPS, per evitare spiacevoli conseguenze.
In questo articolo abbiamo spiegato come si fa il CONTROLLO
Domanda GPS: i CFU aggiuntivi non vanno inseriti
L’Ordinanza n. 88/2024 indica quali titoli di accesso alla seconda fascia GPS
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
Nella schermata “Titolo di accesso” gli aspiranti non trovano nessuna sezione utile per la dichiarazione relativa ai CFU aggiuntivi conseguiti per l’accesso alla classe di concorso.
Quindi, non si può far finta di non sapere che per accedere serve il titolo completo. Tuttavia nella domanda i CFU aggiuntivi non vengono richiesti.
Ecco perché.
Nella sezione
vanno spuntate le dichiarazioni
pertanto è implicito che l’aspirante faccia accesso alle GPS solo se in possesso del titolo completo, per non incappare nelle conseguenze derivanti da una autocertificazione non veritiera.
La domanda è una autocertificazione
Nel PDF della domanda inoltrata si leggerà infatti, a scanso di equivoci,
“AVVERTENZA
La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. In particolare:
I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.”
Chi effettuerà i controlli
Potranno esserci più livelli
Primo livello: ideale. Controllo preventivo da parte degli Uffici Scolastici, anche in collaborazione con le scuole polo, prima della pubblicazione degli elenchi per l’anno scolastico 2023/24. Ma considerato il ritardo con cui ancora una volta è stata avviata la procedura, riponiamo scarse speranza nella correttezza delle graduatorie per le nomine.
Secondo livello: tardivo ma obbligatorio, è il controllo da parte della segreteria scolastica in cui il docente ha la supplenza.
L’Ordinanza afferma all’art. 8 comma 7
7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
In caso di esito positivo
- il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente
In caso di esito negativo della verifica
- il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante
Responsabilità penale
Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
Una recente nota dell’USR Piemonte ha ricordato ai Dirigenti Scolastici di effettuare i controlli ai fini, anche, della restituzione degli stipendi.
Naturalmente è in capo al Dirigente Scolastico stabilire se si tratta o meno di una dichiarazione mendace.
L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
E tuttavia va anche segnalata la FAQ n. 49
Video tutorial per la compilazione della domanda
Risposte ai quesiti
Essendo laureata in lm 75, ho conseguito un master (che allego) per acquisire i cfu necessari per la classe di concorso A-28, dove dovrò inserire tali cfu aggiuntivi necessari?? posso anche caricare il mio master come titolo culturale??
I CFU aggiuntivi non vanno dichiarati, come detto, ma si autocertifica di “essere a posto”. Il master può essere inserito come titolo culturale.
Graduatorie GPS 2024/26, domanda dal 20 maggio al 10 giugno: ecco come si presenta. ORDINANZA e NOTA
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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