Graduatorie GPS 2024/26, requisiti generali di ammissione. 67 anni è la data limite

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In attesa della pubblicazione dell’OM che disciplinerà il prossimo aggiornamento delle GPS 24/26 e dell’apertura delle istanze, ricordiamo quali sono i requisiti generali di ammissione.

Ultime sull’aggiornamento

Dall’ultimo incontro MIM-OOSS  sull’aggiornamento delle GPS 2024/26, tenutosi il 3 aprile u.s., sono emerse delle novità, in riferimento alle quali sarà necessario un nuovo parere del CSPI, che dovrebbe arrivare entro 10 giorni, con conseguente slittamento delle operazioni. Pertanto, l’aggiornamento sarà previsto, a meno di clamorosi cambiamenti dell’ultim’ora, a metà aprile, verosimilmente a partire dalla settimana del 15 aprile.

Queste le citate novità emerse dall’ultimo incontro nonché quelle comunicate in precedenza:

  • probabile proposta di supplenza anche agli aspiranti con titolo estero in attesa di riconoscimento;
  • riconoscimento punteggio per servizi svolti da docenti con contratto con clausola rescissoria a seguito di contenzioso;
  • probabile estensione degli interpelli anche ad aspiranti posto comune inseriti in GPS ma non destinatari di supplenza;
  • nuova tabella titoli per prima fascia GPS;
  • istituzione prima fascia Ed. motoria scuola primaria;
  • in prima fascia sarà possibile sostituire il titolo di accesso con una abilitazione più conveniente;
  • possibilità di visualizzare una ipotesi di valutazione del punteggio (che dovrà essere confermata o modificata dall’ufficio scolastico provinciale destinatario della domanda);
  • riserva del 15% per il servizio civile universale senza demerito.

Precisiamo che le suddette novità non è detto che siano tutte presenti nel testo definitivo dell’OM, in quanto devono ancora passare al vaglio del CSPI.

Domanda

Quando saranno aperte le relative funzioni, la domanda per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze si presenterà in modalità telematica per una sola provincia, dichiarando nella medesima preferenze, riserve, titoli e servizi posseduti.

La domanda può essere presentata per:

  • inserimento;
  • aggiornamento;
  • trasferimento (ossia cambio provincia)
  • aggiornamento/trasferimento.

Gli aspiranti che non presentano domanda permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all’epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti. Evidenziamo che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali preferenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.

Quanto ai titoli e ai servizi da dichiarare, gli aspiranti:

  • che si inseriscono per la prima volta dichiarano tutti i titoli e servizi di cui sono in possesso entro la data ultima di presentazione delle domande;
  • già inclusi in graduatoria dichiarano i soli titoli e servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 – termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS 2022/24 – ed entro la data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2024/26, nonché i titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la succitata data del 31 maggio 2022 (come detto sopra, vanno invece nuovamente dichiarati le situazioni soggette a scadenza, quali ad esempio le preferenze, anche nel caso di sola permanenza). Approfondisci titoli di servizio leggendo “Graduatorie GPS 2024/26, quali titoli dichiarare nella domanda. Facciamo il punto sul sevizio”.

Requisiti generali di ammissione

I docenti interessati alla presentazione dell’istanza, oltre ai requisiti di accesso, devono possedere i requisiti generali di ammissione, entro i termini di presentazione delle domande nonché all’atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro. Ecco quali sono i citati requisiti generali (aggiornati in base all’OM del 2022)

  • cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure:
  1. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001;
  2. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
  3. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 30/2007;
  • età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
  • godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza;
  • per i soggetti all’obbligo, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
  • per i cittadini di cui al primo punto, numeri 1., 2. e 3., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del MIUR n. 5274/2013.

Gli aspiranti in possesso dei suddetti dei requisiti generali, nonché di quelli di d’accesso alla prima e/o seconda fascia delle GPS, potranno presentare istanza. Viceversa vi sono alcune categorie di docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti d’accesso ai posti e alle classi di concorso delle GPS di I e II fascia, non potranno comunque partecipare alla procedura, come di seguito indicato.

Chi non potrà partecipare

Non potranno partecipare alla procedura di inserimento/aggiornamento delle GPS e correlate graduatorie di circolo e di istituto:

  • gli aspiranti che al primo settembre 2024 abbiano un’età superiore ai 67 anni;
  • coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
  • coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • coloro che siano stati dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. 297/94, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una PA per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
  • coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127/1, lettera d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  • i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  • coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.lgs. n. 235/2012.

Si precisa, infine, che gli aspiranti:

  • i quali siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, nel caso in cui gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie. La posizione degli aspiranti in esame, naturalmente, non sarà tenuta in considerazione per l’attribuzione delle supplenze sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.
  • tutti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative sopra riportate.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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