Graduatorie GPS 2024/26, quali servizi dichiarare nella domanda. Facciamo il punto

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Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2024/26: quali servizi vanno dichiarati nella domanda? Facciamo il punto alla luce della previgente disposizione di cui all’OM 112/2022. 

Domanda

La domanda per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze si presenta in modalità telematica per una sola provincia, dichiarando nella medesima preferenze, riserve, titoli e servizi posseduti.

La domanda può essere presentata per:

  • inserimento;
  • aggiornamento;
  • trasferimento (ossia cambio provincia)
  • aggiornamento/trasferimento.

Gli aspiranti che non presentano domanda permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all’epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti. Evidenziamo che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali precedenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.

Titoli da dichiarare

Quanto ai titoli e ai servizi da dichiarare, gli aspiranti:

  • che si inseriscono per la prima volta dichiarano tutti i titoli e servizi di cui sono in possesso entro la data ultima di presentazione delle domande;
  • già inclusi in graduatoria dichiarano i soli titoli e servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 – termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS 2022/24 – ed entro la data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2024/26, nonché i titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la succitata data del 31 maggio 2022 (come detto sopra, vanno invece nuovamente dichiarati le situazioni soggette a scadenza, quali ad esempio le preferenze, anche nel caso di sola permanenza).

Quanto ai titoli di servizio degli aspiranti già inclusi per il biennio 2022/24, precisiamo che:

  • il servizio maturato dopo il 31 maggio 2022 va dichiarato solo da coloro che, per il 2021/22, non abbiano maturato il punteggio massimo previsto per ciascun a.s. (12 punti);
  • alcuni aspiranti, che all’epoca dell’aggiornamento 2022/24 erano titolari di un contratto di supplenza, probabilmente non avranno servizio da dichiarare, considerata la disposizione contenuta nell’OM n. 112/2022, che ha disciplinato il precedente aggiornamento.

Servizio

Ecco cosa prevede l’art. 3/3 della succitata OM n. 112/22 riguardo al servizio:

  • Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda.

Dunque:

  • coloro i quali, entro il 31 maggio 2022, non avevano maturato l’annualità di servizio (a.s. 2021/22) e avevano un contratto di supplenza in essere, potevano dichiarare la successiva data di scadenza del contratto medesimo;
  • lo svolgimento effettivo del servizio, successivo alla data 31/05/22, andava poi confermato da parte dell’aspirante, viceversa il servizio veniva ricondotto alla data di presentazione della domanda. L’istanza di conferma del servizio, ricordiamolo, è stata presentata online nel periodo compreso tra il 1° e il 15 luglio 2022.

Servizio 2021/22

Alla luce di quanto sopra illustrato, per l’a.s. 2021/22:

non avranno servizio da dichiarare gli aspiranti inclusi per il biennio precedente che, all’atto dell’aggiornamento 22/24, erano titolari di:

  • un contratto al 30/06 e al 31/08 attribuito all’inizio dell’a.s., i quali al 31 maggio 2022 avevano già maturato l’annualità di servizio (e quindi anche i 12 punti);
  • un contratto al 30/06 e al 31/08, i quali al 31/05/22 non avevano ancora maturato l’annualità di servizio e poi hanno confermato lo svolgimento del servizio dopo il 31 maggio 2022 (maturando l’annualità di servizio o i soli 12 punti);
  • un contratto di supplenza breve ed hanno poi confermato lo svolgimento del servizio dopo il 31 maggio 2022, maturando l’annualità di servizio (o solo i 12 punti).

avranno servizio da dichiarare gli aspiranti già inclusi per il biennio precedente, che all’atto dell’aggiornamento 22/24:

  • erano titolari di un contratto al 30/06 e al 31/08, i quali al 31/05/22 non avevano ancora maturato l’annualità di servizio e non hanno poi confermato lo svolgimento del servizio dopo il 31 maggio 2022;
  • erano titolari di un contratto di supplenza breve, hanno confermato il servizio svolto dopo il 31 maggio 2022, non hanno maturato l’annualità di servizio (o i 12 punti), hanno poi lavorato dopo la data di scadenza del contratto ed hanno così maturato l’annualità di servizio (o solo i 12 punti o meno), sommando i servizi dichiarati e quelli da dichiarare adesso (tali aspiranti dichiarano i soli servizi non dichiarati/confermati);
  • non erano titolari di un contratto ed hanno iniziato o ripreso a lavorare dopo la data del 31 maggio 2022.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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