Graduatorie GPS 2024/26: prima domanda di inserimento e poi per le supplenze. Vale anche per docenti di ruolo

Il docente di ruolo, che intende concorrere per le supplenze, deve dapprima inserirsi in GPS e poi in estate presentare l’istanza per partecipare all’assegnazione degli incarichi.
Aggiornamento GPS 2024/26
L’aggiornamento delle GPS 2024/2026 è ormai ai nastri di partenza, si attende infatti a breve l’ordinanza ministeriale che lo disciplinerà e detterà disposizioni per l’assegnazione delle supplenze nel corso biennio (2024/26).
Gli aspiranti possono presentare domanda, a pena di esclusione, per una sola provincia. L’istanza va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell’OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Ai fini della compilazione, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
La domanda può essere presentata per:
- inserimento;
- aggiornamento;
- trasferimento (ossia cambio provincia)
- aggiornamento/trasferimento.
Gli aspiranti che non presentano domanda permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all’epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti. Evidenziamo che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali precedenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.
Docenti di ruolo
L’aggiornamento delle GPS potrebbe interessare anche i docenti di ruolo, considerato che gli stessi possono accettare incarichi di supplenza, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del CCNL 2019/21.
L’istanza:
- non può essere presentata per la classe di concorso/tipo posto/grado di titolarità, in quanto il citato art. 47 non permette l’accettazione di supplenze nella medesima classe di concorso/grado/tipologia di posto di titolarità;
- può essere presentata per una provincia/regione diversa da quella di titolarità;
- può essere presentata per classi di concorso/gradi/tipologie di posto diverse da quelli di titolarità.
Qualora gli interessati non presentino domanda di inserimento, non potranno naturalmente partecipare all’assegnazione delle supplenze prevista per l’estate.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Essendo già di ruolo desidero inserirmi nelle GPS per un eventuale incarico in un ‘altra classe di concorso (art 47) Ebbene dovrò fare nuovo inserimento appena si apriranno le GPS e inserire le 20 scuole ? O inserire le 150 a luglio? Grazie
Il fatto di essere di ruolo non esonera dalla presentazione della domanda di inserimento, che è necessaria per poter poi partecipare all’assegnazione degli incarichi di supplenza. Quindi, come tutti gli interessati, la lettrice dovrà presentare: prima domanda di inclusione in GPS e poi (in estate) domanda per la partecipazione all’attribuzione degli incarichi di supplenza, ove esprimere le 150 preferenze.
Per completezza di informazioni, ricordiamo cosa prevede l’art. 47 del CCNL 2019/21:
- il docente di ruolo può accettare supplenze al 31/08 o al 30/06, su posto intero (novità);
- le supplenze possono essere accettate per un diverso grado di istruzione, per altra classe di concorso o per altra tipologia di posto [novità quest’ultima che permette al titolare su posto comune (o sostegno) di accettare la supplenza su posto di sostegno nel medesimo grado (oppure su posto comune, se titolare su sostegno), fermo restando che l’incarico sia su posto intero].
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
A quanto detto dobbiamo aggiungere la disposizione di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023, in base alla quale il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare supplenze. Queste ultime, conseguentemente, possono essere ottenute dopo lo svolgimento (e il superamento) del periodo di formazione e prova.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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