Graduatorie GPS 2022/24, valutazione servizio: specifico e non specifico. TUTTE LE INFO

Il Ministero dell’Istruzione dà il via all’aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e alle corrispondenti Graduatorie di Istituto. Il punteggio, da attribuire ai servizi prestati, è indicato nelle tabelle allegate all’OM n. 112/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GPS 2022/24 e le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Valutazione servizio specifico e non: infanzia, primaria, secondaria, ITP e sostegno.
GPS/GI 2022/24
Le domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS e delle graduatorie di istituto di II e III fascia si presentano sino alle ore 23.59 del 31 maggio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID o con quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Valutazione titoli
I titoli, che danno punteggio e in base ai quali gli aspiranti vengono graduatoti nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, sono riportati nelle tabelle allegate alla suddetta OM n. 112/2022:
a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
e) prima fascia ITP, allegato A/5
f) seconda fascia ITP, allegato A/6
g) prima fascia sostegno, allegato A/7
h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
i) prima fascia personale educativo, allegato A/9
j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10
I titoli da dichiarare sono quelli:
- conseguiti dopo il 6 agosto 2020 – data ultima di presentazione delle istanze per GPS 2020/22 – ed entro il 31 maggio 2022;
- già posseduti ma non dichiarati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.
Fanno eccezione a quanto detto sopra:
- il possesso del titolo di accesso alla prima fascia delle GPS posto comune e sostegno (l’abilitazione ovvero la specializzazione su sostegno possono essere conseguiti entro il 20 luglio 2022; in tal caso l’aspirante si iscrive nella predetta prima fascia con riserva);
- il servizio prestato nell’a.s. 2021/22 (gli aspiranti che, entro il 31 maggio 2022, non abbiano maturato l’intera annualità di servizio, possono dichiarare la successiva data di scadenza del contratto, in modo da cumulare il massimo del punteggio previsto per un anno di servizio; ciò riguarda i docenti con contratto al 30/06, al 31/08, al termine delle lezioni o comunque con data successiva al 31 maggio 2022, che potranno dichiarare il servizio non solo svolto ma anche quello ancora non svolto e coperto da contratto; l’effettivo svolgimento del predetto servizio sarà confermato successivamente).
Valutazione servizio scuola dell’infanzia e primaria
Scuola dell’infanzia e primaria GPS I e II fascia posto comune – servizio specifico
Il servizio prestato sullo specifico grado (scuola dell’infanzia e primaria), per posto comune o di sostegno, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali).
Scuola dell’infanzia e primaria GPS I e II fascia posto comune – servizio non specifico
Il servizio, prestato su altro grado o su altra classe di concorso, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali);
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Disposizioni comuni
Si precisa che:
- il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato come specifico (quindi 12 punti max) nella scuola dell’infanzia, come non specifico (quindi 6 punti max) nella scuola primaria;
- il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna, di cui alla legge n. 90/1957, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;
- per la sola prima fascia, il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi selettivi, tramite i quali si è conseguita l’abilitazione, non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo d’accesso, in ragione di 12 punti annuali.
Questi i percorsi di cui al punto 3 sopra riportato:
- laurea in SFP (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010;
- laurea in SFP, di cui al DM n. 249/2010;
- laurea conseguita all’estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione, ai sensi del D.lgs. 9 novembre n. 206/2007, come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del DPR n. 394/99.
Valutazione servizio scuola secondaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado GPS I e II fascia posto comune e ITP – servizio specifico
Il servizio, prestato sullo specifica classe di concorso o su posti di sostegno dello specifico grado, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché svolto per la tipologia di posto o insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali).
Scuola secondaria di primo e secondo grado GPS I e II fascia posto comune e ITP – servizio non specifico
Il servizio, prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali);
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Disposizioni comuni
Si precisa che:
- il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna, di cui alla legge n. 90/1957, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;
- per la sola prima fascia posto comune, il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi selettivi, tramite i quali si è conseguita l’abilitazione, non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo d’accesso, in ragione di 12 punti annuali.
Questi i percorsi di cui al sopra riportato punto 2:
- SSIS, corsi biennali COBASLID e BIFORDOC, Diploma di didattica della musica;
- percorsi di TFA, ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010;
- percorsi formativi di cui all’art. 3/3 del DM 249/2010;
- percorsi di abilitazione speciale, ai sensi dell’ex articolo 15, comma 1-bis, del DM n. 249/2010;
- percorsi di abilitazione conseguiti all’estero (e riconosciuti in Italia), strutturati come quelli dei punti precedenti.
Valutazione servizio sostegno
Sostegno GPS I fascia – servizio specifico
Il servizio, prestato su posto di sostegno sullo specifico grado, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché svolto per la tipologia di posto;
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali).
Sostegno GPS I fascia – servizio non specifico
Il servizio, prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali);
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.
Sostegno GPS II fascia – servizio specifico
Il servizio, prestato su sostegno nello specifico grado per cui si chiede l’inserimento in graduatoria, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali).
Sostegno GPS II fascia – servizio non specifico
Il servizio, prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.
Il servizio può essere stato prestato:
- presso scuole statali e paritarie anche estere;
- nelle scuole militari
- nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
- nelle forme di cui all’articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (i cosiddetti progetti regionali).
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.
Disposizioni comuni
Si precisa che:
- il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato come specifico (quindi 12 punti max) nella scuola dell’infanzia, come non specifico (quindi 6 punti max) nella scuola primaria e secondaria;
- il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna, di cui alla legge n. 90/1957, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;
- il servizio, prestato durante la frequenza dei percorsi di specializzazione (dunque per la sola prima fascia), diversamente da quanto detto sopra per i percorsi di abilitazione, è valutato (non c’è infatti nessuna preclusione, come si evince dalle tabelle di valutazione e come chiarito dal MI con apposita FAQ).
Annualità di servizio
In riferimento alla valutazione di un anno di servizio, precisiamo che l’annualità di servizio, per cui si conseguono comunque i 12 punti per il servizio specifico ovvero i 6 punti per il servizio aspecifico, si matura con un servizio prestato, anche in modo non continuativo, per 180 giorni ovvero con un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale ovvero sino al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 e come indicato dal Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Quando si dimezza il punteggio
Il punteggio, derivante da servizio sia specifico che non specifico (valutato secondo le modalità sopra descritte), si dimezza nei seguenti casi:
- servizio antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata;
- servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del DL n. 250/2005, convertito in legge n. 27/2006.
Dunque, in caso di servizio prestato in una delle scuole summenzionate, il punteggio massimo cumulabile è: di 6 punti, in caso di servizio specifico; 3 punti in caso di servizio non specifico.
Questo il calcolo rapido per vedere quanti punti sono stati cumulati (si dimezza per il servizio aspecifico e/o per il servizio prestato nelle scuole suddette):
- da 16 a 45 gg. uguale p. 2
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.
DIRETTA | GPS 2022, al via le operazioni: tutte le info utili [VIDEO]