Graduatorie GPS 2022/24, chi non può presentare domanda. Caso docenti sospesi dal servizio

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si aggiorneranno nelle prossime settimane per il biennio 2022/23 e 2023/24. Chi non può presentare domanda.
Domande
Gli aspiranti interessati presenteranno domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento in una sola provincia, per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.
Le istanze sono presentate telematicamente entro i termini che saranno indicati dal Ministero.
Ai fini dell’inserimento nella II o III fascia delle graduatorie di istituto, gli aspiranti presentano il
modello di scelta delle sedi per la relativa fascia, contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.
Chi non può presentare domanda
Pur essendo in possesso dei titoli d’accesso, alcuni aspiranti non potranno comunque presentare domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Ecco di quali aspiranti si tratta:
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. n. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio (quindi non ci si può inserire per la classe di concorso ovvero tipologia di posto, relativamente alla quale non è stato superato il periodo di prova, mentre ci si può inserire per altra classe di concorso/tipologia di posto);
- coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. n. 297/94 , relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio (quindi non ci si può inserire per la classe di concorso ovvero tipologia di posto, relativamente alla quale si è stati dispensati dal servizio, mentre ci si può inserire per altra classe di concorso/tipologia di posto);
- coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127/1, lettera d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.lgs. n. 235/2012 (ossia coloro che: hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale).
Quanto ai docenti incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio:
- possono presentare domanda, se gli effetti dei suddetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie (dunque prima del termine dell’a.s. 2023/24);
- non possono presentare domanda, se gli effetti dei suddetti provvedimenti si concludano successivamente al termine del biennio di validità delle graduatorie.
Nel caso di cui al punto 1 sopra riportato, gli interessati non potranno ottenere incarichi di supplenza sino al termine dalla sanzione o della sospensione cautelare.
N.B. Non si sta parlando della sospensione dal servizio eventualmente intervenuta per mancato adempimento all’obbligo vaccinale di cui al DL 172/2021, in quanto non ha avuto natura disciplinare.
in quel caso non sarà possibile far valere il servizio che si sarebbe maturato nel periodo relativo alla sospensione, ma non ci sono ostacoli né al primo inserimento nè all’aggiornamento GPS.
NB: Quanto sopra riportato è riferito al testo della Bozza di OM che disciplinerà le GPS 2022/24. Pertanto potrebbe essere soggetto a modifiche
Graduatorie GPS 2022/24: per quali supplenze, requisiti d’accesso, come si presenta la domanda. FAQ