Graduatorie GaE, inserimento titoli riserva posti: quali sono e cosa dichiarare nella domanda. Applicazione aliquota

WhatsApp
Telegram

Tra il 15 giugno e il 4 luglio 2023, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento potranno inserire eventuali titoli di riserva. Quali sono, quando si applica la riserva dei posti, quando e come presentare domanda.

DM 33/2023

Operazioni 

Il DM n. 33 del 28/02/2023 disciplina le “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento“. Si tratta di procedure che riguardano le GaE e vengono effettuate annualmente, al fine di consentire agli interessati di inserire gli eventuali predetti titoli conseguiti.

Queste le operazioni possibili:

  1. scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti già inclusi in graduatoria con riserva, in seguito al conseguimento del titolo di abilitazione (titolo da conseguire entro il 30 giugno 2023);
  2. inserimento dei titoli di riserva dei posti ai sensi della legge n. 68/99 (titoli da conseguire entro il 4 luglio 2023);
  3. inclusione negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati (titoli da conseguire entro il 30 giugno 2023).

Domande

Gli aspiranti interessati (al fine di sciogliere la riserva inseguito al conseguimento dell’abilitazione, di inserire i titoli di riserva e/o quelli di specializzazione su sostegno o relativi ai metodi didattici differenziati) presentano domanda, in modalità telematica (tramite Istanze Online), dal 15 giugno al 4 luglio 2023, secondo le indicazioni tecniche fornite dal MIM con apposito avviso.

Inserimento titoli di riserva

Come detto sopra, nell’ambito della presente finestra di apertura delle GaE, è possibile inserire eventuali titoli di riserva ai sensi della legge 68/99, titoli che permettono ai beneficiari di poter essere assunti (a tempo indeterminato e determinato) su una quota riservata di posti (come leggiamo anche nell’annuale circolare sulle supplenze).

Chi riguarda

Ai sensi della sopra richiamata legge (68/1999), sono beneficiari della riserva di posti le seguenti categorie:

A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B. Invalido di guerra
C. Invalido civile di guerra
D. Invalido per servizio
E. Invalido del lavoro o equiparati
F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
G. Invalido civile
H. Non vedente o sordomuto

Si precisa che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Applicazione riserve per le immissioni in ruolo

Applicazione riserve per le supplenze

Nell’ambito delle operazioni di assegnazione delle supplenze, la riserva dei posti si applica, soltanto se il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non abbia permesso di esaurire la prevista quota di riserva.

Così leggiamo nella CM n. 248/2000:

  • qualora il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle succitate categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [e, aggiungiamo noi, delle GPS; nella legge non sono citate, in quanto precedente alla costituzione delle medesime, tuttavia, trattandosi di graduatorie provinciali, da cui si attinge per le stesse supplenze attribuite da GaE, è chiaro che la disposizione vada applicata anche ad esse (GPS)]. In nessun caso, si potrà procedere alla riserva di posti nelle graduatorie di istituto.

[Qualora, invece, l’aliquota sia satura (nel senso che le percentuali succitate – 7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate – siano state già coperte con personale beneficiario della riserva), non si effettuano assunzioni a norma della legge n. 68/99].

Cosa dichiarare nella domanda

Gli aspiranti, beneficiari di uno dei titoli di riserva sopra riportati, nella domanda finalizzata all’inserimento dei predetti titoli in GaE, devono dichiarare quanto segue:

  • il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione. 

Sempre nel DM 33/2023 leggiamo che gli aspiranti in questione, ai fini dell’assunzione sui posti riservati, devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

DECRETO [PDF]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri