Graduatorie GaE avranno validità biennale, dal 2022 al 2024, come le GPS

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La riapertura delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), prevista entro la primavera, inciderà sul periodo di vigenza delle graduatorie ad esaurimento che, attualmente, sono in corso di aggiornamento.

Aggiornamento Gps supplenze, si farà entro la primavera. Via libera definitivo al decreto Sostegni ter

GPS

Il biennio di validità delle GPS scade nel corrente anno scolastico, per cui le medesime vanno aggiornate.

Nelle settimane scorse si era parlato di un rinvio, considerato che non è stato ancora emanato il previsto Regolamento, volto a disciplinare le medesime graduatorie e l’attribuzione delle supplenze, tuttavia si è trovato lo strumento per procedere ugualmente all’aggiornamento, anche in assenza del predetto Regolamento, con una specifica disposizione introdotta dal decreto Sostegni-ter.

L’articolo 19, comma 3bis, del suddetto decreto, modificando quanto dettato dal DL n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020, prevede quanto segue:

“3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.

Alla luce della modifica introdotta, dunque, le GPS sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze. In tal modo, si è ancora derogato (per gli a.s. 2022/23 e 2023/24) alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124/99, in base al quale: Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 

Le graduatorie provinciali per le supplenze, pertanto, si aggiorneranno per il biennio 2022/23 e 2023/24, tramite un’ordinanza ministeriale.

Graduatorie ad esaurimento: validità biennale

La disposizione sopra descritta è accompagnata da un’altra che va a modificare anche il periodo di vigenza delle graduatorie ad esaurimento che, come detto all’inizio, sono in corso di aggiornamento.

Ricordiamo che gli aspiranti inseriti nelle GaE possono presentare di permanenza, aggiornamento, conferma/scioglimento della riserva, reinserimento e/o trasferimento sino al 4 aprile 2022. Le graduatorie, ai sensi del DM n. 60/2022, avranno validità triennale: 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

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La disposizione introdotta dal decreto Sostegni-ter, che fa il paio con quella illustrata nel paragrafo precedente, modifica il suddetto periodo di validità delle GaE. Così, infatti, leggiamo nell’articolo 19, comma 3ter, del decreto Sostegni-ter:

3-ter. All’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”.

Il richiamato DL n. 97/2004, convertito in legge n. 143/2004, riguarda le graduatorie ad esaurimento, all’epoca (nel 2004) ancora permanenti. Con la modifica introdotta si prevede che:

  • le stesse graduatorie hanno validità biennale per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24;
  • eventuali procedure di aggiornamento svolte continuano ad essere efficaci;
  • eventuali procedure di aggiornamento in corso di svolgimento (come quella previsto dal DM n. 60/2022) continuano ad essere efficaci, ma la vigenza deve essere ricondotta a biennale.

Viene, dunque, fatto salvo l’aggiornamento in corso, tuttavia viene modificato il periodo di vigenza delle graduatorie ad esaurimento, non più triennale ma biennale, in modo da allineare le due procedure e conseguentemente l’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto e della seconda e terza fascia delle stesse (graduatorie di istituto).

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