Graduatorie GaE 2024/26: chi rinuncia al ruolo viene depennato. È possibile reinserirsi?
Aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2024/26: si possono reinserire i docenti che hanno rinunciato al ruolo?
Aggiornamento GAE
Premessa
L’aggiornamento delle GaE è disciplinato dal DM n. 37/2024, avrà vigenza biennale e non prevede nuovi inserimenti, trattandosi di graduatorie ad esaurimento. Soltanto coloro i quali non hanno effettuato l’aggiornamento nei bienni/trienni precedenti possono reinserirsi in graduatoria.
Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e sono utilizzate ai fini delle immissioni in ruolo, nonché per il conferimento delle supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
Domande
Le domande si possono presentare sino al 15 marzo p.v., in modalità telematica attraverso il Portale InPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.
Operazioni possibili
Ai sensi dell’articolo 1/1 del succitato DM 37/2024, i docenti inclusi a pieno titolo o con riserva in I, II, III e IV fascia (quest’ultima è in realtà denominata fascia aggiuntiva, ma per facilità è detta “IV” fascia) possono chiedere:
- a) aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
- b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole;
- c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa, permanenza che avviene a domanda;
- d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.
Aggiornamento GaE, domande dal 1° al 15 marzo. Pubblicati DECRETO e ALLEGATI
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Desidererei porre una domanda lampo: è corretto che OGGI la procedura non mi faccia reinserire in GAE avendo rinunciato lo scorso anno al ruolo? Se si, come mai nell’ultimo aggiornamento della GAE invece me lo ha consentito, avendo rinunciato anche precedentemente? Grazie in anticipo.
Rispondiamo alla lettrice che il sistema sta operando correttamente, secondo la normativa di riferimento. Infatti, come leggiamo nelle annuali istruzioni operative sulle immissioni in ruolo (punto A10) “La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato“. Tale indicazione, ricordiamolo, discende dall’art. 401/8 del D.lgs. 297/94 (come modificato dalla legge 124/99), ove leggiamo quanto segue: La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
A quanto detto sopra, si aggiunga che nel succitato DM 37/2024 il reinserimento è previsto per i soli docenti che non hanno presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti.
In definitiva, la lettrice non può reinserirsi in GaE: l’errore è stato nel biennio precedente, in quanto la disposizione normativa sopra riportata era già vigente e non prevede in tal caso il reinserimento. D’altra parte, la cancellazione ha una sua ratio: le GaE sono ad esaurimento, per cui, nel momento in cui l’aspirante rinuncia all’immissione in ruolo, viene meno il motivo principale della permanenza nelle medesime, finalizzate in primis all’assunzione a tempo indeterminato. Se non si operasse in tal modo, non si rispetterebbe mai la disposizione normativa per cui le GaE sono ad esaurimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Aggiornamento GaE, domande dal 1° al 15 marzo. Pubblicati DECRETO e ALLEGATI
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