Graduatorie GaE 2024/26: chi può ancora regolarizzare domanda e chi invece verrà escluso per i prossimi due anni
Presentante le domande di aggiornamento entro il 15 marzo scorso, gli aspiranti attendono adesso la pubblicazione delle GaE provvisorie. Regolarizzazione domande e aspiranti che potrebbero essere esclusi dalla procedura biennio 2024/26.
Domande e pubblicazione provvisorie
Gli aspiranti interessati, ossia i soli docenti già inclusi in GaE e coloro i quali hanno chiesto il reinserimento per mancato aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, hanno presentato le relative domande entro il 15 marzo u.s.
Adesso si attende la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, avverso le quali sarà possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla medesima pubblicazione.
Nel frattempo, l’ATP competente per territorio, in caso di domande da regolarizzare, assegna all’aspirante/i interessato/i un breve termine perentorio per procedere alla regolarizzazione dell’istanza. Alcuni candidati, inoltre, potrebbero trovarsi esclusi dalla/e graduatoria/e di inclusione.
Regolarizzazione domande
La regolarizzazione delle domande inoltrate è disciplinata dall’articolo 11 del DM n. 37/2024, in base al quale:
- è contemplata la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
Così, ad esempio, non è possibile dichiarare ex novo un titolo non inserito nell’istanza inviata entro il 15 marzo scorso, mentre è possibile procedere all’inserimento/comunicazione di una data mancante o errata ovvero intervenire su dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto richiesto. In pratica, la regolarizzazione riguarda le sole dichiarazioni effettuate nella domanda inviata entro i previsti termini.
Esclusioni
Come già detto, è possibile che alcuni aspiranti siano esclusi dalla procedura, secondo quanto indicato nel summenzionato articolo 11.
Questi i motivi di esclusione:
- domanda presentata fuori termine;
- domanda presentata al di fuori della procedura online;
- mancanza dei prescritti requisiti;
- mancato rispetto della previsione di iscrizione in GaE in una sola provincia;
L’esclusione, si legge sempre nell’art. 11 del DM n. 37/24, è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese nella domanda oppure alla documentazione prodotta o ancora agli accertamenti svolti dall’ATP competente.
Riguardo ai succitati accertamenti, precisiamo che, qualora l’ATP debba verificare le posizioni di docenti trasferititi da altre province, lo stesso dovrà richiedere i relativi fascicoli all’ATP di provenienza, che provvederà a trasmettere la documentazione a suo tempo presentata dall’aspirante. L’ATP richiedente, si dispone nel DM 37/24, controllerà con molta attenzione la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti.
Ricordiamo che le violazioni della normativa in materia di autocertificazione sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.
GaE: 50% dei ruoli e supplenze al 31 agosto/30 giugno
Ricordiamo che le GaE vengono utilizzate annualmente per il 50% delle immissioni in ruolo autorizzate e, se ci sono ancora aspiranti presenti, anche per le supplenze al 31 agosto /30 giugno in base alle PREFRENZE che l’aspirante esprimerà con apposita domanda da presentare in estate.
Cosa può fare chi non ha presentato domanda entro lo scorso 15 marzo
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).