Graduatorie GaE 2022/25, specializzazione sostegno non sarà valutata come altro titolo
Il diploma di specializzazione su sostegno, nelle graduatorie ad esaurimento, non è valutabile come “altro titolo”, per cui allo stesso non può essere attribuito il relativo punteggio.
Graduatorie 2022/25
Il DM n. 60/2022 ha disposto l’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento entro il 4 aprile 2022, tramite Istanze Online. Le graduatorie avranno validità per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (anche se in seguito al Decreto Sostegni ter la validità sarà ricondotta a due anni).
I docenti già inseriti in I, II e III fascia e quelli inseriti nella fascia aggiuntiva hanno potuto presentare domanda di:
- aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
- reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;
- trasferimento da una provincia ad un’altra.
Specializzazione su sostegno
Gli aspiranti in possesso possesso del titolo di specializzazione, alla data di scadenza della presentazione delle domande, hanno potuto chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista e dell’udito (e quindi l’inserimento negli elenchi di sostegno), per tutti i gradi di istruzione per i quali siano inseriti in GaE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
Si sono inseriti con riserva nei suddetti elenchi, i docenti delle GaE iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro l’a.a. 2021/22 ovvero che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, hanno in corso di riconoscimento il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva è sciolta positivamente, nel caso di conseguimento ovvero riconoscimento del titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.
Titolo sostegno non è altro altro titolo
Il titolo di sostegno, in quanto titolo d’accesso ai relativi elenchi di sostegno, non può essere valutato come “altro titolo” e quindi allo stesso non può essere attribuito il relativo punteggio, ai sensi della tabella di valutazione. Così leggiamo nell’articolo 4, comma 7, del DM 60/2022:
Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
Pubblicazione dagli Uffici Scolastici
Nelle prossime settimane gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli elenchi aggiornati delle graduatorie, valide per il 50% delle immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto /30 giugno.