Graduatorie docenti: se non dichiaro un reato estinto, posso essere escluso dalla graduatoria?

Nel caso in commento veniva impugnato il provvedimento con il quale il Dirigente dell’USR competente ha sancito l’esclusione del ricorrente “dalla graduatoria di II fascia per la classe di concorso ivi specificata, a seguito della mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione”. Si pronuncia il TAR per la Toscana con sentenza del 5/02/22 N. 00178/2022 accogliendo la tesi del lavoratore.
La questione
Il provvedimento di esclusione della graduatoria è motivato in considerazione della necessità di procedere in “autotutela alla revoca del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico alla luce delle acquisizioni documentali presso il competente casellario giudiziale”. Contrariamente a detta affermazione è dirimente constatare che nel certificato del casellario giudiziario non risulta menzione di alcuna condanna, sussistendo la dicitura “nulla” ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del Dpr del 14 novembre 2002 n. 313. Circa dieci anni fa il ricorrente riceveva un decreto penale di condanna al quale era poi seguito il provvedimento di estinzione del reato, secondo quanto previsto dall’art. 186 comma 9-bis del D.Lgs. 285/1992.
Il pronunciamento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, laddove nel disciplinare le condanne da non menzionare nel casellario giudiziario, non aveva espressamente previsto di non riportare, in detto certificato, le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che, a loro volta, fossero dichiarate estinte in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In applicazione di detta pronuncia al ricorrente è stato rilasciato un certificato privo di qualsivoglia menzione del reato a suo tempo commesso.
Il provvedimento di esclusione andava preceduto dalla comunicazione dell’avvio dell’iter nei confronti del personale
Detto provvedimento non è nemmeno stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/1990, circostanza quest’ultima che avrebbe permesso al ricorrente di depositare il certificato richiesto e, comunque, di presentare osservazioni e chiarimenti in merito alle verifiche e alla documentazione, presumibilmente in possesso dell’Amministrazione.
Nemmeno l’USR ha svolto un minimo di attività istruttoria, coinvolgendo il ricorrente, circostanza quest’ultima che avrebbe portato l’Amministrazione a verificare come il reato contestato si fosse estinto, consentendo la “non menzione” dello stesso nel certificato del casellario giudiziario.
In conclusione, afferma il TAR toscano, il ricorso è fondato e va accolto.