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Graduatorie d’istituto ATA: si può rinunciare ad una supplenza senza alcuna penalizzazione

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Supplenze ATA: chi è alle prese con la compilazione della domanda e si trova a dover scegliere la provincia di inserimento o aggiornamento vuol capire anche come può comportarsi in caso di convocazione. Al momento l’unico riferimento possibile è il Regolamento delle supplenze, targato 2000, in attesa di aggiornamenti.

Buongiorno volevo chiedere il riferimento normativo che prevede in caso di convocazioni ata 3 fascia di finire in coda alla graduatoria d istituto. È capitato di ricevere a settembre una convocaziono full time 30giugno full time, a cui non ho risposto xche indisposta ad accettare in quel momento, le 36 ore, successivamente la scuola ha convocato nuovamente x altri posti ma io sono stata scavalcata. Questa sanzione è regolata da legge? Le sarei grata se mi da una mano a capirne di più grazie

di Giovanni Calandrino – assolutamente NO! Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto. Dunque la scuola ha agito in maniera illecita.

Il riferimento normativo è l’art. 7.1 lettera B) punto 1) del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (in GU 24 gennaio 2001, n. 19)

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