Graduatorie di Istituto II fascia, ITP: chi va inserito e chi depennato
La circolare Miur n. 37856 del 28/08/2018, che fornisce indicazioni in merito alle supplenze a.s. 2018/19, dedica un apposito paragrafo agli ITP, come già riferito.
Supplenze, indicazioni ricorsi diplomati magistrale e ITP. Circolare Miur
Nuove indicazioni ITP
Nella circolare si forniscono nuove indicazioni relative alla gestione degli esiti del contenzioso riguardante l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle predette graduatorie.
Le nuove indicazioni sono frutto delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma
in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»
Alla luce delle indicazioni fornite nella circolare vediamo chi può essere inserito in II fascia delle graduatorie di istituto e chi deve essere depennato e inserito in III fascia.
Chi può essere inserito in II fascia
Vanno inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto:
- gli ITP in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento
- gli ITP che hanno beneficiato di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato.
Chi va depennato dalla II fascia
Vanno depennati dalla II fascia di istituto:
- gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possono essere automaticamente depennati, in quanto la tempistica media per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare); sarà cura dell’interessato eventualmente produrre decisione sfavorevole all’Amministrazione per ottenere il reinserimento;
- gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato favorevole all’Amministrazione;
- gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.
Speciale supplenze 2018/19: novità, sanzioni, diplomati magistrale, sostegno, potenziamento