Graduatorie di istituto, titoli artistici: ripristinato il punteggio max 66. Abrogata discrezionalità Commissione valutazione

Ordinanza ministeriale DEFINITIVA, 10 luglio 2020, Graduatorie provinciali per le supplenze: ripristinato il punteggio massimo 66 riguardo i titoli artistici per i docenti di musica e danza; max 6 punti per i concorsi nazionali ed internazionali; punteggi standard e predeterminati attribuiti dal sistema informativo in base ai valori tabellari.
Non più prevista la Commissione per la valutazione dei titoli artistici o perlomeno la possibilità di quest’ultima di valutare con discrezionalità i titoli artistici; attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera valutabile ma solo se all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo.
La valutazione dei titoli artistici nella bozza
Nel documento in bozza, non più valido, la valutazione dei titoli artistici era stata profondamente modificata, in rapporto alla tabella valutazione degli anni precedenti.
Non appariva più la dicitura “titoli artistici” ma un generico “titoli valutabili” per le graduatorie relative alle classi di concorso:
• A-55: Strumento musicale, esecuzione ed interpretazione, secondaria II grado;
• A-56: Strumento musicale, esecuzione ed interpretazione, secondaria I grado;
• A-63: Tecnologie musicali, secondaria II grado;
• A-59: Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza, secondaria II grado.
Il punteggio massimo che si poteva attribuire era circa 9 punti, non più 66.
M.I. accoglie proposte di modifica del CSPI; nuova definitiva tabella di valutazione titoli artistici
Così si esprimeva, in merito alla valutazione dei titoli artistici, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel Parere sullo schema di ordinanza inerente le ”Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto”:
“Una seconda questione riguarda la modifica della valutazione dei titoli culturali e artistici. Per quanto si condivida l’esigenza di semplificare e velocizzare il più possibile la predisposizione delle graduatorie, occorre però porre la massima attenzione nei confronti delle legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria.”
“Tale problematica è particolarmente evidente per il personale precario interessato alle classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-63 rispetto alle quali è stato di fatto cancellata per intero la precedente tabella di valutazione dei titoli artistici. A questo proposito si ritiene che, anche nel rispetto del principio del legittimo affidamento e anche al fine di prevenire il possibile contenzioso, vada necessariamente definita una soluzione in grado di coniugare le esigenze dell’Amministrazione con quelle del personale interessato, ad esempio considerando la possibilità di preservare le valutazioni dei titoli già effettuate per il personale presente nelle precedenti graduatorie.”
Il Ministero dell’Istruzione nell’ordinanza definitiva di istituzione delle GPS, accogliendo il Parere del CSPI:
“[…] attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l’esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti […]”
La tabella definitiva con la valutazione titoli artistici, allegato 3 – 4, medesima per secondaria di I e II grado
I punti salienti:
• Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66;
• I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative;
• Il punteggio e la valutazione dei titoli artistici avverrà con punteggio standard e predeterminato in base ai valori tabellari: si presume, dunque, non verrà più costituita la Commissione per la valutazione dei titoli artistici o se mantenuta, non avrà più discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi;
• Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6: in precedenza, negli anni scorsi, non vi era alcun limite;
• Raddoppia il punteggio attribuito al diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia nazionale di S. Cecilia in riferimento al proprio strumento musicale: 6 punti;
• Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute: 2 punti fino ad un max di 10;
• Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute; durata almeno una stagione: 5 punti fino ad un max di 30;
• Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo: max 30 punti.