Graduatorie di istituto terza fascia: chiunque non si sia iscritto nel 2017, nel 2020 risulta nuovo inserimento
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Graduatorie di istituto triennio 2020 – 2023: cosa si intende per nuovo inserimento e i requisiti richiesti per l’inserimento.
Una nostra lettrice chiede
“Negli anni passati ho fatto richiesta di iscrizione in terza fascia, parliamo almeno del 2007, successivamente ho variato la provincia, specifico, non sono mai stata chiamata per supplenze. Negli anni successivi non ho aggiornato nulla né eseguito variazioni.Ora al 2020 dovrò fare una nuova iscrizione oppure, avendo conseguito certificazioni informatiche, fare solo aggiornamento o cambio provincia?
Dove potrei verificare? Dall’account MIUR dovrei riuscire a verificare?
Grazie per l’attenzione“
La nostra lettrice, accedendo al proprio profilo personale su Istanze online, non troverà graduatorie di istituto docenti associate al suo nominativo.
Attualmente infatti si trovano nella seconda e terza fascia di istituto esclusivamente i docenti che hanno fatto richiesta di inserimento /aggiornamento nel 2017.
I docenti già inseriti in anni precedenti, che nel 2017 non hanno rinnovato la richiesta, non compaiono più in graduatoria.
Di conseguenza il loro, nel 2020, è un nuovo inserimento.
Che cosa si intende per “nuovo inserimento”
E’ un nuovo inserimento quello di aspiranti che si iscrivono per la prima volta nelle graduatorie di istituto, o che pur essendo iscritti in anni precedenti, non hanno rinnovato l’iscrizione nel 2017 (data dell’ultimo aggiornamento).
I titoli di accesso per i nuovi inserimenti
I docenti considerati nuovi inserimenti devono essere in possesso del requisito di accesso richiesto dal Decreto n. 126 convertito nella legge 159 del 20 dicembre 2019:
“titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “
Il titolo di cui all’art. 5 comma 1 b) è laurea + 24 CFU
Per laurea si intende laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale /specialistica/titolo AFAM + 24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.
Il titolo di cui all’art. 5 comma 2 lettera b) è laurea breve + 24 CFU, per gli ITP insegnanti tecnico pratici di cui alla tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche.
N.B. la legge non fa riferimento all’art. 22 del Decreto L.v0 59/2017, che deroga gli ITP fino al 2024/25 dal possesso di laurea breve + 24 CFU, permettendo l’accesso con il solo diploma. Questo punto dovrà ancora essere chiarito.
N.B. Chi è già inserito mantiene il titolo di accesso, non sono richiesti i 24 CFU
Conclusioni
La docente va considerata “nuovo inserimento” pertanto necessità di laurea + 24 CFU per l’inserimento, se accede ad una classe di concorso della tabella A.
Per laurea si intende titolo di studio che permette l’accesso alla classe di concorso richiesta, con tutti gli eventuali esami o CFU richiesti dal Ministero.
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