Graduatorie di istituto supplenze temporanee: quali conseguenze se non si accetta proposta o si abbandona

WhatsApp
Telegram

Tra le modifiche apportate dall’OM.60 sul Regolamento delle supplenze c’è quella che fa riferimento alle supplenze da graduatoria di istituto esplicitata nell’art.14 comma 1.

Vediamo quali sono le indicazioni date:

ART.14 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) comma 1, b

b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;”

N.B.  L’articolo è dedicato esclusivamente alle supplenze conferite da graduatorie di istituto dall’anno scolastico 2020/21.

Si tratta di supplenze temporanee, conferite dai Dirigenti Scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, fino al permanere delle esigenze di servizio (supplenze su malattie, gravidanze, brevi aspettative…)

Le graduatorie di istituto saranno suddivise in tre fasce

  1. la prima fascia corrisponde all’attuale prima fascia di istituto (docenti abilitati inseriti in GaE)
  2.  la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti istituzioni scolastiche (abilitati non inseriti in GaE)
  3. la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati)

Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia già vigenti per il triennio 2019/22.

I punteggi e le posizioni spettanti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia saranno invece determinati sulla base dei dati presentati per l’iscrizione nelle GPS.

Cosa cambia rispetto al Regolamento delle supplenze degli anni scorsi?

Ricordiamo che a regolare le supplenze era il D.M n. 131 del 13 giugno 2007 e che nello specifico all’art.8 comma 1 recitava:

la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia”.

Appare evidente che in riferimento alla modifica apportata dalla 0M.60, la rinuncia a un’unica proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma da parte del supplente (che risulti inoccupato), lo collocherà in coda alla graduatoria di terza fascia in merito allo stesso insegnamento, diversamente da quanto avveniva nella normativa precedente che dava al docente supplente la possibilità di rifiutare per ben due volte.

La collocazione in coda nella graduatoria di terza fascia di quella classe di concorso varrà sino al successivo aggiornamento delle graduatorie di istituto?

No. Il docente rimarrà in coda solo per la classe di concorso / posto di insegnamento dove è avvenuto la mancata accettazione della proposta contrattuale, e ciò solo per l’anno scolastico in corso.

Tale sanzione non verrà applicata a coloro che hanno già un contratto lavorativo su uno spezzone orario.

Rinuncia ad una supplenza fino al 31 giugno per accettarne una al 31 agosto.

E’ possibile rinunciare ad una supplenza temporanea soltanto durante il periodo in cui si stanno ultimando le operazioni per la stipula dei contratti annuali, infatti l’ordinanza nell’art. 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) comma 11, stabilisce che durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

Mancata assunzione in servizio/abbandono

Rispetto a quanto stabilito dal Regolamento delle supplenze anche la nuova ordinanza ministeriale prevede quanto segue:

“la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie”.

Tale veto riguarderà solo l’insegnamento in oggetto e per l’anno scolastico in corso ma il docente supplente potrà ricevere altre convocazioni per altre classi di concorso /posti di insegnamento per i quali è inserito in graduatoria.

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento”.

Diversamente dalla mancata assunzione, nel caso di abbandono del servizio, il docente interessato, non potrà ricevere proposte di supplenze per le classi di concorso per cui è inserito nelle graduatorie di istituto e ciò varrà solo per l’anno in corso.

Tutto sulle supplenze 

Supplenze, pari o inferiori a 6 ore settimanali. Docenti di ruolo anche senza abilitazione precedono precari che devono completare orario. Novità

Graduatorie provinciali, gli effetti di un diniego di una proposta di assunzione. Le info utili

WhatsApp
Telegram

Concorso DSGA: poche settimane per fare la differenza. Preparati in modo vincente con gli esperti di Eurosofia