Graduatorie di istituto, supplenze posto potenziamento: quando si può nominare e come
Graduatorie di istituto e posti di potenziamento: quando si può nominare il supplente, in seguito ad un’assenza temporanea del docente titolare.
Posti di potenziamento
I posti di potenziamento sono destinati all’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015.
Come precisato anche dall’annuale nota ministeriale sugli organici 2022/23 (nota MI n. 14603/2022), i posti di potenziamento, una volta assegnati alle scuole, confluiscono nell’organico dell’autonomia delle medesime. Spetta, poi, ai dirigenti scolastici assegnare i docenti ai predetti posti.
Confluendo indistintamente nell’organico della scuola, i posti di potenziamento possono essere utilizzati (leggiamo nella citata nota ministeriale) per:
- la copertura degli insegnamenti curricolari;
- il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria;
- il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
Organici 2022/23, posti potenziamento: come sono attribuiti, come sono utilizzati. TUTTE LE INFO
A quanto detto aggiungiamo la disposizione di cui all’articolo 28 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, in base al quale l’orario di insegnamento dei docenti può essere, parzialmente o integralmente, destinato anche allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa (o attività organizzative), dopo aver assicurato la copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.
Da tutto quanto detto sopra, è possibile che un docente sia impiegato su una cattedra/posto:
- interamente destinato al potenziamento oppure
- composto di ore di potenziamento e ore curriculari.
Supplenze temporanee su posti di potenziamento
L’attribuzione delle supplenze temporanee (malattia, maternità, infortuni…) avviene utilizzando le graduatorie di istituto (GI), secondo le disposizioni cui all’OM n. 112/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GPS e delle correlate GI di seconda e terza fascia, per il biennio 2022/23-2023/24. Graduatorie GPS: ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI. Domande dal 12 al 31 maggio
La nuova OM n. 112/2022, come la precedente OM n.60/2020, in merito all’assegnazione delle supplenze temporanee sui posti di potenziamento, dispoene che:
I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018…
Dunque, qualora si assenti un docente impiegato su un posto di potenziamento:
- non è possibile nominare un supplente dalle GI, se il posto/cattedra è costituito da sole ore di potenziamento (ad esempio posto di potenziamento CdC A-22; docente impiegato per 18 ore su potenziamento A-22; non si può nominare un supplente);
- è possibile nominare un supplente dalle GI, se il posto/cattedra è costituito da ore di potenziamento e ore curricolari (ad esempio posto di potenziamento CdC A-22; docente impiegato per 9 ore su potenziamento A-22 e 9 ore curricolari su A-22; si può nominare per le sole 9 ore curricolari).
Supplenze al 30/06 o al 31/08 e posti di potenziamento
Le supplenze al 30/06 e al 31/08 vengono assegnate dalle GaE e, in subordine, dalle GPS. In caso di esaurimento di tali graduatorie, le predette supplenze vengono assegnate dalle GI.
L’assegnazione delle supplenze da GaE e GPS avviene tramite procedura informatizzata. A tal fine, l’aspirante supplente presente apposita istanza. Graduatorie GPS, procedura attribuzione supplenze al 31 agosto e 30 giugno
L’eventuale nomina dell’aspirante, tuttavia, non avviene su posto di potenziamento ma sulla disponibilità presente a scuola, sempre secondo il principio per cui, una volta assegnati all’istituzione scolastica, i posti di potenziamento confluiscono indistintamente nell’organico dell’autonomia della medesima. Sarà poi il dirigente scolastico, come detto sopra, ad assegnare il docente sul predetto posto oppure su posto “curricolare”.
La consulenza
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