Graduatorie di istituto: supplenza al 30 giugno è temporanea? Quale retribuzione per malattia? Si può lasciare per incarico da GPS?

La supplenza conferita da graduatoria di istituto, sino al 30 giugno, è temporanea? Quale retribuzione spetta in caso di malattia? E’ possibile lasciare tale supplenza per un’altra assegnata da GPS?
Quesiti
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Buongiorno, vorrei sapere perché una supplenza dal 4 novembre al 30 giugno da graduatorie di istituto (sostituzione di un docente con cattedra) è chiamata supplenza breve. Mi hanno detto che la malattia e i permessi per le visite mediche sono pagati il 50%. È vero? Inoltre è possibile lasciare questo tipo di supplenza per un’altra da GPS?
Rispondiamo alla nostra lettrice, ricordando le diverse tipologie di supplenza, com’è disciplinata la malattia del personale supplente e quando si può lasciare una supplenza per accettarne un’altra.
Tipologie di supplenza
L’articolo 2, comma 4, dell’OM 112/2022 indica quali sono le diverse tipologie di supplenza:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico (hanno come termine il 31/08);
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (hanno come termine il 30/06);
- supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (hanno come termine l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio).
Evidenziamo che:
- dopo il 31/12, le supplenze sono tutte temporanee (considerato che sono annuali e sino al termine delle attività didattiche quelle su posti resisi vacanti e/o disponibili, resisi tali entro la predetta data del 31/12);
- le supplenze al 31/08 e al 30/06 sono attribuite da GaE e GPS (in caso di incapienza o esaurimento delle GaE); in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono assegnate dalle GI delle scuola in cui si verifica la disponibilità.
Malattia supplenti
Il riferimento normativo, che disciplina la malattia del personale supplente, è l’articolo 19 del CCNL 2007 (vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18, che sarà sostituito dal CCNL 2019/21, in relazione al quale è stato già sottoscritto l’accordo sulla parte economica).
Supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
Ai sensi del succitato articolo 19, commi 3 e 4, del CCNL 2007, il personale con contratto al 30 giugno o al 31 agosto ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando il predetto limite (9 mesi in tre anni scolastici), in ciascun anno scolastico, il periodo di malattia:
- è retribuito al 100% nel 1° mese di assenza;
- è retribuito al 50% nel 2° e 3° mese di assenza;
- non è retribuito dal 4°al 9° mese, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Supplenze brevi
Il comma 10 del summenzionato articolo 19 dispone che il personale titolare di supplenza breve ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Accettazione altra supplenza
L’OM n. 112/2022 non contempla la possibilità di lasciare:
- una supplenza conferita da GaE o GPS per un’altra assegnata dalle graduatorie di istituto (nemmeno nel caso in cui l’aspirante abbia ottenuto un incarico al 30/06 e la supplenza da GI sia al 31/08);
- una supplenza breve (da GI) per un’altra supplenza breve (da GI), sebbene di maggior durata;
- una supplenza al 30/06 ovvero al 31/08, conferita da GI, per un’altra assegnata sempre da GI.
La citata OM, invece, prevede che sia sempre possibile lasciare:
- una supplenza conferita da GI per un’altra conferita da GaE o GPS;
- una supplenza breve per un’altra al 30/06 o al 31/08.
Risposta ai quesiti
Rispondiamo adesso, alla luce di quanto sopra riportato, ai quesiti posti dalla nostra lettrice.
D1. Vorrei sapere perché una supplenza dal 4 novembre al 30 giugno da graduatorie di istituto (sostituzione di un docente con cattedra) è chiamata supplenza breve.
R1. Come detto sopra, ai sensi dell’articolo 2/4 dell’OM 112/2022, le supplenze al 30 giugno sono denominate supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche …
D2. Mi hanno detto che la malattia e i permessi per le visite mediche sono pagati il 50%. È vero?
R2. I giorni di malattia sono retribuiti al 50% (solo 30 gg, superati i quali si perde la supplenza), in caso si tratti di supplenza breve. Probabilmente, le hanno detto che i predetti giorni sono retribuiti al 50% perché nel CCNL c’è scritto quanto segue: Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico … Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Tale disposizione, tuttavia, si riferisce alle supplenze brevi e va letta congiuntamente a quella relativa ai contratti al 30/06 e al 31/08: per questi ultimi, infatti, vige quanto detto sopra (primo mese retribuito al 100%, secondo e terzo al 50% e poi dal quarto al nono nessuna retribuzione). Conseguentemente, se è vero che il contratto della collega è stata stipulato dal dirigente scolastico (perché le GPS sono incapienti o esaurite), è altrettanto vero che trattasi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (infatti, ha come termine il 30/06) ed è sottoposta a quanto previsto dal medesimo articolo 19, commi 3 e 4, del CCNL e non dal comma 10 dello stesso articolo.
D3. E’ possibile lasciare questo tipo di supplenza per un’altra da GPS?
R3. Sì, è possibile in quanto, come detto sopra, l’OM 112/2022 contempla la facoltà di lasciare una supplenza conferita da GI per un’altra conferita da GaE o GPS.
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