Graduatorie di istituto, si può lasciare una supplenza breve per un’altra al termine delle lezioni?

Rispondiamo al quesito ricordando le diverse tipologie di supplenza, le graduatorie da cui si attinge per assegnarle e cosa dispone l’OM n. 112/2022 in merito alla possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra.
Supplenze
L’articolo 2, comma 4, dell’OM n.112/2022 indica quali sono le diverse tipologie di supplenza:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Le supplenze di cui:
- al punto a) sono assegnate da GaE e, in caso di esaurimento o incapienza delle predette graduatorie, da GPS; hanno come termine ultimo il 31/08;
- al punto b) sono assegnate da GaE e, in caso di esaurimento o incapienza delle predette graduatorie, da GPS; hanno come termine ultimo il 30/06;
- al punto c) sono assegnate dalle graduatorie di istituto ed hanno come termine l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (al massimo sino al termine delle lezioni). In caso di esaurimento delle predette GI, si procede nel modo seguente …
Evidenziamo che:
- anche le supplenze al 31/08 e al 30/06 possono essere attribuite dalle graduatorie di istituto, in caso di esaurimento delle GaE e di esaurimento o incapienza delle GPS. In tal caso sono assegnate dalle scuole in cui si verifica la disponibilità;
- in caso di posto/cattedra resosi vacante e/o disponibile dopo il 31/12, la supplenza è considerata temporanea in quanto, come sopra riportato, le supplenze sono annuali o sino al termine delle attività didattiche solo in caso di posto vacante e/o disponibile entro il 31/12.
Quando si può lasciare una supplenza per un’altra
L’OM n. 112/2022 non contempla la possibilità di lasciare:
- una supplenza conferita da GaE o GPS per un’altra assegnata dalle graduatorie di istituto (nemmeno nel caso in cui l’aspirante abbia ottenuto un incarico al 30/06 e la supplenza da GI sia al 31/08);
- una supplenza breve (da GI) per un’altra supplenza breve (da GI), sebbene di maggior durata;
- una supplenza al 30/06 ovvero al 31/08, conferita da GI, per un’altra assegnata sempre da GI.
La citata OM, invece, prevede che sia sempre possibile lasciare:
- una supplenza conferita da GI per un’altra conferita da GaE o GPS;
- una supplenza breve per un’altra al 30/06 o al 31/08.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono impegnata in una supplenza breve ( scuola secondaria di primo grado)che terminerà a gennaio, ho ricevuto un’email al 9/6/23, posso lasciare la prima per quest’ultima poiché è considerata al termine delle lezioni?
La riposta al quesito è negativa: non può lasciare la supplenza breve per quella sino al termine delle lezioni. Quest’ultima tipologia di supplenza, infatti, come detto sopra, rientra anch’essa tra le supplenze brevi e temporanee, ragion per cui, sebbene sia di maggior durata, non è possibile lasciare la supplenza precedentemente attribuita. Qualora la nostra lettrice lasciasse la supplenza, andrebbe incontro alle sanzioni previste dall’articolo 14, comma 2, della suddetta OM. Ecco quali
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