Graduatorie di istituto, se riapriranno possibili sia aggiornamento che nuovi inserimenti in seconda e terza fascia

Graduatorie di istituto: si attende l’esito del Decreto Scuola n. 22/20 per capire se si potrà procedere all’aggiornamento.
Il Decreto Scuola prevede infatti
- la proroga di un anno degli attuali elenchi di II e III fascia
- l’aggiornamento e riapertura nel 2020/21
- l’anticipo dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento al 2020/21
Tali decisioni, ci aveva spiegato il Ministro Azzolina, derivavano dall’impossibilità di portare a termine la provincializzazione delle graduatorie, come disposta dal DL 126/2019 convertito nella legge 159/2019.
Dal fronte politico è però emersa una volontà trasversale di autorizzare il Ministro a portare avanti tale procedimento con una procedura più snella, che potrebbe garantire la trasformazione delle graduatorie di istituto per il prossimo anno scolastico.
Aggiornamento e nuovi inserimenti
Se si procederà al rinnovo delle graduatorie di istituto – la procedura sarà telematica – esso riguarderà sia
- aggiornamento di II e III fascia, con possibilità di cambio provincia per chi è già inserito dal 2017
- nuovi inserimenti sia in II che III fascia.
Il titolo di accesso alla II fascia è l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.
Il titolo di accesso alla III fascia è laurea (con gli eventuali CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017). per gli ITP vedi Graduatorie di istituto, concorso ordinario, TFA sostegno: ITP devono avere i 24 CFU?
Validità biennale
L’emendamento presentato dalla Sen. Granato M5S prevede una validità biennale delle graduatorie, 2020/21 e 2021/22, in modo da ristabilire l’allineamento di tutte e tre le fasce delle graduatorie di istituto.
Cosa significa graduatorie di istituto provinciali
La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali era stata disposta dall’articolo 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n. 124/1999, prevedendo:
la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso;
la costituzione di una specifica graduatoria provinciale per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;
la scelta, da parte dei docenti inseriti nella predetta graduatoria provinciale, di 20 scuole della stessa provincia per coprire le supplenze brevi e saltuarie.
In sintesi:
vi sarà una graduatoria provinciale distinta per posti e classi di concorso;
gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale sceglieranno 20 scuole della medesima provincia, dalle quale saranno chiamati per coprire eventuali supplenze brevi.
A cosa servirà la nuova graduatoria
La graduatoria provinciale sarà utilizzata per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, ossia nel caso in cui le GaE siano esaurite per mancanza di aspiranti o perché tutti i docenti inseriti sono stati già convocati.