Graduatorie di istituto, parere del CSPI: non stravolgere tabelle titoli modificando posizioni dei docenti

Graduatorie provinciali e di istituto: il CSPI esprime apprezzamento per l’istituzione delle nuove graduatorie stante il presumibile alto numero
dei posti in organico che purtroppo saranno ancora vacanti, ma appare indispensabile predisporre procedure che consentano di individuare tempestivamente e con certezza il personale supplente avente diritto.
Il CSPI apprezza inoltre il fatto che la procedura per la predisposizione delle graduatorie sia stata complessivamente informatizzata determinando da una parte semplificazione e alleggerimento dell’attività amministrativa, dall’altra condizioni di maggiore trasparenza, correttezza e omogeneità
di trattamento delle posizioni degli aspiranti supplenti.
Il CSPI esprime però forte preoccupazione in merito al possibile contenzioso che potrebbe essere adito in tutti i casi in cui il provvedimento modifica in peius il vigente regolamento sulle supplenze.
Una prima questione riguarda l’aver previsto in alcuni casi la possibilità di attribuire incarichi di supplenza anche al personale privo del previsto titolo, soluzione che dovrebbe essere ammissibile solo in via del tutto residuale e in caso di estrema necessità.
Una seconda questione riguarda la modifica della valutazione dei titoli culturali e artistici.
“Occorre – scrive il CSPI – però porre la massima attenzione nei confronti delle legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria.”
Altri aspetti necessitano secondo il parere del CSPI di essere sottolineati:
- si omettono o si aggiungono fattispecie difformi rispetto al Regolamento;
- nell’articolo 14 non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede all’art. 8, c. 2: «Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre»
- nell’articolo 12 non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede per le GAE: durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è prevista la possibilità della rinuncia ad una proposta di assunzione
per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento; - nella tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia d’Istituto rispetto alle
tabelle di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, l’Ordinanza prevede una valutazione molto inferiore per alcuni titoli e la mancata valutazione dei titoli artistici. Risultano sottovalutati, altresì, alcuni percorsi formativi come i masters universitari accademici di I o II livello, soprattutto per quelli già conseguiti, e sopravvalutati altri come ad
esempio l’attività di ricerca scientifica che possono essere non coerenti con l’insegnamento.
Elemento positivo è invece la possibilità – per i soggetti
immessi in ruolo con riserva – di poter comunque fare domanda di inserimento nelle GPS con la previsione che l’inclusione diverrà effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora quest’ultimo porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la costituzione delle graduatorie di seconda fascia riservata agli studenti di Scienze della Formazione, pur riconoscendo la fase di emergenza straordinaria si ritiene opportuno predisporre, in via temporanea, un elenco graduato provinciale distinto dal resto delle graduatorie che debbono restare riservate agli aspiranti che sono in possesso del titolo di studio. In tale elenco comunque sarebbe opportuno inserire gli studenti del V anno, in possesso di un numero di crediti
formativi non inferiore a 240. Si sottolinea altresì l’urgenza di implementare il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea di Scienze della Formazione in modo da soddisfare l’esigenza di copertura dei posti con personale adeguatamente formato.
Pur consapevole dell’esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, il CSPI – in considerazione del fatto che non si possono modificare le regole in corso d’opera, anche al fine di evitare lo stravolgimento delle posizioni in graduatoria con un possibile, quanto prevedibile, diffuso
contenzioso – propone di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017.
Si evidenzia infine l’assenza della previsione normativa delle riserve ex lege 68/1999