Graduatorie di istituto infanzia e primaria, come si procede per supplenze sino a 10 giorni. Quando spettano proroga e conferma
L’assegnazione delle supplenze sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria è effettuata nei confronti di quegli aspiranti che hanno dato la relativa disponibilità. Cosa succede in caso di prosecuzione dell’assenza del titolare?
Graduatorie di istituto
Con l’inizio delle lezioni, le eventuali assenze temporanee dei docenti sono coperte scorrendo le graduatorie di istituto. Approfondisci cosa fare prima di scorrere le GI leggendo “Supplenze temporanee, cosa fare prima di scorrere graduatorie di istituto. Quando si può nominare dal primo giorno“.
Le graduatorie in questione:
– sono utilizzate per coprire le supplenze temporanee (malattia, infortunio, maternità …) e, in caso di esaurimento di GaE e GPS, anche per l’assegnazione delle supplenze annuali e sino al 30/06;
– sono articolate in 3 fasce:
- prima fascia, in cui sono inclusi i docenti inseriti in GaE;
- seconda fascia, in cui sono inclusi i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS, + elenco aggiuntivo, in cui sono inclusi i docenti inseriti a pieno titolo nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS (per l’a.s. 2023/24), + secondo elenco aggiuntivo in cui sono inclusi i docenti inseriti nel secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS (ove sono collocati i docenti inclusi in prima fascia GPS in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione estero per l’a.s. 2023/24);
- terza fascia, in cui sono inseriti i docenti inclusi nella seconda fascia delle GPS;
– si scorrono nell’ordine di seguito riportato:
- prima fascia
- seconda fascia
- elenco aggiuntivo alla seconda fascia
- secondo elenco aggiuntivo alla seconda fascia
- terza fascia
Supplenze sino a 10 giorni scuola dell’infanzia e primaria
Così leggiamo nell’annuale nota supplenze a.s. 2023/24:
Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), dell’Ordinanza
ministeriale 112/2022, si rimanda all’articolo 13 della medesima Ordinanza. Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12.
Dunque, la nota rinvia agli articoli 11, comma 4, e 13, commi 11 e 12, dell’OM 112/2022, in base ai quali:
- per le supplenze in questione sono interpellati gli aspiranti che, all’atto dell’aggiornamento delle GPS/GaE, hanno indicato sino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi, ove hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio;
- ai docenti in questione, nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare (sino a 10 giorni) ne segua un altro o più (sempre sino a 10 giorni), senza soluzione di continuità o interrotti da giorno libero o festivo ovvero da entrambi, spetta la proroga della supplenza (quindi il contratto decorre dal giorno successivo di quello precedente)
- ai docenti in questione, qualora a un primo periodo di assenza del titolare (sino a 10 giorni) ne segua un altro (sempre sino a 10 giorni), intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, spetta alla conferma del supplente già in servizio (in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni).
A quanto detto, aggiungiamo quando previsto dal comma 3 del succitato articolo 13 ossia che, per le supplenze in questione, le particolari e celeri modalità di interpello sono attivate con il supporto del sistema informativo e la presa di servizio è immediata: Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri
modalità di interpello con immediata presa di servizio.
Proroga e conferma
Come suddetto (vedi punti 2 e 3 sopra riportati), la proroga o la conferma del contratto spettano al supplente in servizio, se il secondo (o più) periodo di assenza è pari al massimo sempre a 10 giorni. Viceversa, qualora il secondo (o terzo …) periodo di assenza del titolare sia superiore a 10 giorni, si riscorre la graduatoria di istituto, interpellando tutti gli aspiranti ivi inclusi (e quindi non solo quelli che hanno dato la disponibilità per le supplenze sino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello), come si evince anche dal testo della nota sulle supplenze sopra riportato: Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12. Dunque, gli istituti della proroga e della conferma della supplenza si applicano anche a tali procedure (si fa riferimento alla specifica procedura, che riguarda appunto le supplenze sino a 10 gg). Ciò, d’altra parte, è confermato anche da quanto disposto dal DM n. 131/07, richiamato nelle premesse dell’OM 112/2022 e il cui articolo 7/7 così prevede:
- Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
Organico autonomia
Per completezza di informazione, ricordiamo che le supplenze sino a 10 giorni, come leggiamo nell’art. 13/16 dell’OM 112/2022 e come disposto dalla L. 107/2015, possono essere coperte con docenti dell’organico dell’autonomia. Ne abbiamo parlato in “Supplenze sino a 10 giorni, coperte anche con docenti dell’organico dell’autonomia. Condizioni”
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)
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