Graduatorie di Istituto I fascia, elenco sostegno secondo grado: soppresse aree disciplinari, sarà unico

I docenti interessati possono presentare domanda di aggiornamento della I fascia delle graduatorie di Istituto 2019/22 sino al prossimo 29 luglio.
Gli elenchi di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, a decorrere dal presente aggiornamento, non saranno più suddivisi per aree disciplinari ma sarà unico.
Aggiornamento I fascia
Il modello B di scelta delle scuole, tramite il quale ci si inserisce nella I fascia delle graduatorie di Istituto, va inoltrato telematicamente, tramite il portale Istanze Online, dal 15 al 29 luglio 2019 entro le ore 14.00.
Qui le info per la scelta delle scuole
Elenco sostegno scuola secondaria di secondo grado
Per la scuola secondaria di secondo grado, come detto sopra, verrà costituito un unico elenco di sostegno, senza la suddivisione in aree disciplinari.
Così leggiamo nell’articolo 9bis, comma 4, del DM 374/2019:
La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell’art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n.104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.
La citata legge n.128/2013 così dispone:
3bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. )).
Le aree disciplinari, dunque, sono soppresse, come si legge nel sopra riportato comma 3bis, e gli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto e delle graduatorie ad esaurimento sono unificati all’atto dell’aggiornamento 2017-20, prorogato poi (aggiungiamo noi) al 2019/22 dal Decreto Legge n. 210/2015, convertito in legge 25 febbraio 2016 n. 21.
Alla luce di quanto detto sopra, anche per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, come avviene già per gli altri gradi di istruzione.