Graduatorie di istituto, docenti prima fascia potevano cambiare provincia o scuole. Sentenza
Graduatorie di istituto docenti: nell’a.s. 2019/20 si è svolta la procedura di aggiornamento della prima fascia, con numerosi vincoli per gli aspiranti. Giudice dà ragione ai ricorrenti.
I ricorrenti chiedevano di esprimere liberamente, ancorché iscritti in II e III fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, le istituzioni scolastiche ivi inclusa la scuola capofila, anche ai fini dei nuovi inserimenti, nonché, in via gradata, del risarcimento, di tutti i danni subiti e subendi, a causa del diniego opposto dal Ministero,
Ad essere sotto accusa il DM n. 374/2019, nella parte in cui prevede all’art. 9 bis, co. 7 e co. 9, che “gli aspiranti di I fascia che risultino altresì inseriti in II e III fascia, non possono sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, per la I fascia le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento anche per la II e/o III fascia, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione; nonché nella parte in cui prevede, che il cd. “ Modello B ”, con relativo alla scelta delle province e delle sedi scolastiche possa essere, debba essere presentato esclusivamente on-line, attraverso la compilazione del relativo form presente nel portale ministeriale “Istanze Online”, alias POLIS;”
Il TAR Lazio, con sentenza N. 07958/2019 ha dato ragione ai ricorrenti, concordando con la facoltà a sostituire le scuole.
“Evidenziato, peraltro, quanto alla contestata necessità di conferma da parte degli interessati dell’iscrizione nella stessa provincia prescelta originariamente, che il D.M. n. 131/2007 all’art. 5, comma 8, in linea con quanto disposto dall’art. 5, co. 4 della L. n. 124/1999, stabilisce che “coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime” (fermo il divieto di cumulabilità delle prestazioni lavorative in diverse province)”
Il ricorso è stato accolto in virtù del perseguimento delle migliori opportunità di impiego in dipendenza delle possibilità che si profilino in province diverse da quella prescelta in sede di iscrizione.
Il TAR Lazio ha nuovamente sottolineato, nella stessa sentenza, che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 non ha natura ed effetti abilitanti all’insegnamento.